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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 30 settembre 2025, privo di numero di protocollo, adottato dalla Regione Campania.

Giustizia amministrativa202506755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale del 30 settembre 2025 recante misure di prevenzione in relazione alla contaminazione delle acque di falda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un provvedimento della Regione Campania privo di numero di protocollo. Dal testo emerge che l'atto imponeva misure di prevenzione in presenza di sostanze contaminanti nelle acque di falda. La ricorrente contestava presumibilmente la legittimità dell'imposizione, anche in relazione alla qualificazione della contaminazione come storica e alla propria posizione rispetto all'inquinamento; tuttavia, l'ordinanza non esplicita i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare l'assenza di fumus boni iuris nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che il provvedimento fosse legittimamente fondato, almeno quanto all'imposizione di misure di prevenzione, sulla presenza di sostanze contaminanti nelle acque di falda. Tale situazione è stata qualificata come minaccia imminente, con possibili conseguenze pregiudizievoli sul piano sanitario o ambientale. Il Collegio ha ritenuto l'azione amministrativa prima facie coerente con l'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e con l'orientamento secondo cui al proprietario incolpevole possono essere imposte misure di prevenzione, ma non misure definitive di messa in sicurezza, interventi di bonifica o ripristino ambientale. La regola è stata ritenuta applicabile anche in presenza di contaminazione storica, poiché l'art. 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006 considera espressamente le contaminazioni storiche ancora capaci di comportare rischi di aggravamento; rileva quindi il pericolo attuale, indipendentemente dall'epoca in cui si sono formate le condizioni della contaminazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata ritenuta prima facie compatibile con l'imposizione al proprietario incolpevole di misure di prevenzione in presenza di una minaccia imminente derivante dalla contaminazione, senza estendere tale responsabilità a misure definitive di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale.

  • art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006

    La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione

    La disciplina delle contaminazioni storiche opera quando esse possano ancora determinare un rischio attuale di aggravamento; l'epoca remota della contaminazione non esclude l'adozione di misure di prevenzione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla verifica sommaria del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Al proprietario incolpevole dell'inquinamento possono essere imposte misure di prevenzione quando sussista una minaccia imminente derivante dalla contaminazione, mentre non possono essergli imposte, in assenza di responsabilità per l'inquinamento, misure definitive di messa in sicurezza, interventi di bonifica o ripristino ambientale.
  • La qualificazione della contaminazione come storica non esclude l'adozione di misure di prevenzione: quando la contaminazione pregressa può ancora comportare un rischio di aggravamento, l'amministrazione può intervenire per fronteggiare il pericolo attuale, indipendentemente dall'epoca in cui si sono formate le condizioni della contaminazione.
  • In sede cautelare, la presenza di sostanze contaminanti nelle acque di falda, ove idonea a determinare possibili pregiudizi sanitari o ambientali, può integrare una minaccia imminente sufficiente a sostenere prima facie l'imposizione di misure di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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