Cassazione Penale, Ordinanza n. 19208/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, relativo a condotta di detenzione di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) in un quantitativo ritenuto compatibile con la finalità di cessione a terzi. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione sulla contestata detenzione di sostanza c.d. leggera per uso non esclusivamente personale; 2) vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla conseguente quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure generiche, aspecifiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che si fondava su dati probatori ritenuti congrui: quantità di circa 93 grammi complessivi, suddivisibili in circa 391 dosi, modalità di confezionamento e occultamento, presenza di due tipi di sostanza e apprezzamento negativo sulla lieve entità e sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo puntuale con la sentenza impugnata e si risolvessero in censure non consentite in sede di legittimità, perché generiche e aspecifiche. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in assenza di ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
La disposizione è richiamata come base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ribadisce che la valutazione di finalità di cessione a terzi può fondarsi su quantità, modalità di presentazione e occultamento della droga.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto la Corte esclude la riqualificazione per la consistenza del fatto e della sostanza rinvenuta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura di legittimità per vizio di motivazione non può tradursi in doglianze generiche o meramente assertive, né in una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto con censure generiche o non specificamente confrontate con la decisione impugnata; la Cassazione non può essere utilizzata per una mera rivalutazione del fatto e delle prove.
- Nella materia degli stupefacenti, la finalità di cessione a terzi può essere desunta da elementi sintomatici quali la quantità complessiva, la suddivisione in dosi, le modalità di confezionamento e occultamento e la natura della sostanza.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione globale e non atomistica di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; la misura non è applicabile quando tali elementi depongano per una significativa offensività della condotta.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione che valorizzi la gravità del fatto è sufficiente a sorreggere il diniego.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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