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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16658/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74, 73 d.P.R. 309/1990; artt. 110 e 81 c.p., ecc.). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) censura per il rifiuto di acquisire i decreti autorizzativi e le proroghe delle intercettazioni e per la motivazione ritenuta errata circa l'accesso all'archivio digitale e l'onere di acquisizione d'ufficio; (2) vizio motivazionale per presunto uso della tecnica del "copia-incolla" dalla richiesta del P.M., con insufficiente autonoma disamina degli elementi probatori e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari; (3) vizi nell'apprezzamento delle prove (travisamento/insufficienza dell'apparato indiziario) sui capi 1, 7, 40, 77: assenza di prova di consegne, di concorso, di consapevolezza circa armi o stupefacenti; (4) mancata adeguata motivazione in ordine al tempo trascorso, alla proporzionalità della misura e alla non utilizzazione di misure meno afflittive, e dedotta inadeguatezza della custodia cautelare rispetto alla pericolosità del soggetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e "esplorativo": la nuova disciplina dell'archivio digitale non esime la difesa dall'accesso all'archivio per individuare specifiche captazioni e circostanze di inutilizzabilità; la richiesta generica poteva essere delimitata soltanto con l'accesso e quindi il rigetto non lede interesse specifico rilevabile in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e non consentente la sindacabilità perché mancavano elementi nuovi (ad es. la richiesta del P.M.) e perché il Tribunale aveva fornito autonoma valutazione degli elementi probatori. Parte del quarto motivo è stata ritenuta inammissibile per limiti di devoluzione e parte aspecifica; il motivo relativo alla proporzionalità/ esigenze cautelari è risultato manifestamente infondato poiché il Tribunale del riesame aveva motivato la necessità della custodia, richiamando la gravità del titolo e la partecipazione stabile all'associazione di traffico di droga. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del riesame: la Corte ricorda i limiti del giudizio di riesame e la necessità di specificare adeguatamente le doglianze per consentire la devoluzione al giudice superiore

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e consentire il sindacato di legittimità; motivi aspecifici o esplorativi sono inammissibili

  • art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione dell'accesso all'archivio digitale: la Corte interpreta che l'esistenza dell'archivio non esonera la difesa dall'utilizzare tale accesso per individuare specifici atti o captazioni da contestare, evitando richieste generiche

  • art. 291, comma 1 e art. 269 e art. 268, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme sulla documentazione delle intercettazioni e sull'obbligo di allegazione di verbali: la Corte osserva che la normativa non impedisce alla difesa di chiedere la verifica dei decreti ma richiede concretezza e specificità

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    Nullità del provvedimento per vizio motivazionale: la Corte richiede che la doglianza sia specifica e confrontabile con il testo del provvedimento impugnato per poter essere valutata in Cassazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle prove: la Corte riepiloga che la contestazione del merito probatorio in Cassazione richiede la dimostrazione di un travisamento della prova e non una mera rivalutazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale sulla vicinanza temporale dei fatti rispetto alla misura cautelare: la Corte riconosce l'esigenza di motivare con rigore ma ritiene che nel caso concreto il Tribunale abbia adeguatamente valutato la recente commissione dei fatti

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74, art. 73)

    Norme sostanziali sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti: sono i titoli di reato posti a fondamento della misura cautelare e giustificano, secondo i giudici di merito, la presunzione relativa di pericolosità

  • art. 110, art. 81 secondo comma c.p.

    Concorsi di persone nel reato e responsabilità aggravata: utilizzati per qualificare i capi contestati e valutare la gravità del titolo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante riferita a taluni indagati: la Corte osserva che l'aggravante è stata individuata solo per specifici soggetti e non incide nel caso specifico sul ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda: applicata per il rigetto inammissibile del ricorso e per fissare la sanzione a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Quando si impugna la mancata acquisizione di decreti o atti relativi a intercettazioni, la difesa deve preliminarmente accedere all'archivio digitale e individuare le captazioni o i vizi specifici: richieste generiche/"esplorative" sono facilmente dichiarate aspecifiche e inammissibili
  • In sede di Cassazione ex art. 606 c.p.p. le censure devono essere puntuali e non consistere in una semplice richiesta di rivalutazione del merito probatorio: per ottenere accoglimento è necessario indicare travisamenti della prova o vizî giuridici chiari
  • Le doglianze sulla motivazione del giudice (es. "copia-incolla") richiedono la produzione di elementi concreti che dimostrino l'assenza di autonoma valutazione; la mera affermazione di tecniche redazionali non basta se nel provvedimento risultano passaggi di autonoma argomentazione
  • Per contestare la necessità e la proporzionalità della custodia cautelare è utile proporre misure alternative concrete e dimostrare, con elementi attuali, l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove; l'enunciazione generica di mera occasionalità o di buon comportamento passato è spesso inefficace
  • Nel ricorso in materia di misure cautelari occorre rispettare i limiti di devoluzione: non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state specificamente dedotte al giudice del riesame, pena l'inammissibilità per carenza di devoluzione

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