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Legge

L.R. Umbria 14/2020

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021.

Normativa regionaleL.R. Umbria 14/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Umbria dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio 2021-2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, entro il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti 2021. Sono escluse dal limite alcune spese obbligatorie, tassative, non frazionabili, connesse al contrasto Covid-19 e vincolate a programmi comunitari e nazionali.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Umbria 2021

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2021

La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per il 2021, in attesa dell’approvazione del bilancio 2021-2023. La misura opera esclusivamente nel territorio della Regione Umbria e riguarda anche l’Assemblea legislativa regionale e gli enti strumentali.

Ambito temporale e limite di spesa

L’esercizio provvisorio è autorizzato:

  • dal 1° gennaio 2021;
  • fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
  • in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2021.

Nel periodo di esercizio provvisorio la gestione è consentita entro il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per il 2021 nel bilancio 2020-2022, come modificato dalle variazioni adottate nel corso del 2020.

Spese autorizzate integralmente

Sono autorizzate per intero, senza applicazione del limite dei dodicesimi, le spese indicate dal paragrafo 8 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nonché:

  • le spese obbligatorie;
  • le spese che, per loro natura, non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  • le spese tassativamente previste dalla legge;
  • le spese connesse a misure di contrasto alla crisi emergenziale post-Covid 19;
  • le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relativi a programmi comunitari e nazionali.

Regole di gestione

L’esercizio provvisorio deve essere gestito secondo le disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che detta le regole contabili applicabili in tale fase.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Testo integrale

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