Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 13/2020

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009).

Normativa regionaleL.R. Umbria 13/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria n. 3/2013 sulla ricostruzione post-sisma 15 dicembre 2009: amplia gli interventi finanziabili, adegua criteri tecnici e prezziari, disciplina il DURC e introduce un contributo per autonoma sistemazione fino a 6 mesi in caso di temporaneo abbandono dell’abitazione per lavori e sicurezza. Prevede misure transitorie entro 120 giorni.

Modifiche alla disciplina regionale umbra per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009

Modifiche alla disciplina umbra per la ricostruzione post-sisma 2009

La legge regionale dell’Umbria n. 13 del 9 dicembre 2020 interviene sulla l.r. 3/2013, che disciplina la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009. L’atto amplia l’ambito degli interventi ammessi a contributo, aggiorna alcuni riferimenti tecnici ed economici e introduce regole transitorie per l’accesso ai finanziamenti.

Ambito degli interventi finanziabili

La disciplina viene estesa a ulteriori tipologie di intervento sugli edifici danneggiati o sgomberati:

  • edifici con unità immobiliari separate dall’edificio principale, oggetto di ordinanza di sgombero totale, adibite alla data del sisma a pertinenze di abitazioni principali di residenti e costituenti singoli edifici;
  • analoghi edifici con ordinanza di sgombero parziale;
  • edifici con unità immobiliari oggetto di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma, non erano adibite ad abitazione principale dei residenti o avevano destinazione diversa da quella residenziale, purché effettivamente utilizzate, anche solo temporaneamente.

Tra questi ultimi interventi sono considerati prioritari quelli su edifici di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli per i quali i beneficiari si impegnino, per almeno cinque anni e a pena di decadenza dal contributo, a destinare l’immobile a residenza anagrafica propria oppure a nuove attività produttive o all’ampliamento di attività esistenti.

Criteri tecnici e parametri di spesa

Vengono aggiornati i rinvii tecnici relativi alla progettazione e alla determinazione dei costi:

  • per gli interventi di cui all’articolo 3, i riferimenti alle norme tecniche del d.m. 14 gennaio 2008 sono sostituiti dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data di presentazione dei progetti;
  • per la quantificazione economica, il riferimento è al prezzario regionale vigente alla data di presentazione dei progetti.

Contributi, erogazione e regolarità contributiva

La legge interviene sul regime di erogazione dei contributi e sulla verifica del DURC. In caso di irregolarità contributiva, il comune può erogare il contributo solo dopo la regolarizzazione da parte dell’impresa; se la regolarizzazione non avviene, è richiesta la trasmissione alla Regione del rapporto informativo previsto dalla disciplina regionale sul governo del territorio, e per specifiche fattispecie anche del relativo ulteriore rapporto informativo.

È inoltre prevista espressamente la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC mediante sostituzione, da parte dei comuni interessati, nel pagamento degli obblighi contributivi, utilizzando l’importo dei contributi concessi. La Giunta regionale deve definire con propria deliberazione criteri e modalità operative di tale meccanismo.

Ulteriori adeguamenti sulla disciplina dei contributi

La legge precisa che i contributi previsti dalla l.r. 3/2013 operano ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le eventuali spese eccedenti il contributo, richiamando la disciplina statale di riferimento.

Autonoma sistemazione per temporaneo abbandono dell’abitazione

Viene esteso il contributo per l’autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari che devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale per l’esecuzione dei lavori e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi.

Disposizioni transitorie e attuazione

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare le deliberazioni necessarie per adeguare la disciplina e consentire la presentazione delle domande relative:

  • agli interventi ora ricompresi nelle lettere b bis), b ter) e b quater) dell’articolo 2;
  • al contributo per l’autonoma sistemazione previsto per il nuovo comma 1 bis dell’articolo 14.

Con tali deliberazioni la Giunta deve inoltre disciplinare:

  • i casi dei soggetti decaduti dal contributo, o dei loro aventi causa, durante la vigenza delle norme abrogate in materia di decadenza, affinché possano presentare domanda di finanziamento per gli interventi eseguiti o ancora da eseguire;
  • i casi dei nuclei familiari che avevano già dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale per lavori e sicurezza nella fase antecedente alla nuova previsione, per consentire anche a questi la presentazione della domanda di finanziamento.

Per tali domande non si applica l’articolo 19 della l.r. 3/2013. Entro lo stesso termine la Giunta deve adottare la deliberazione attuativa sul DURC e adeguare la disciplina dell’autonoma sistemazione.

Monitoraggio e trasmissione dei dati

Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande presentate ai sensi delle disposizioni transitorie, i comuni interessati devono trasmettere alla Giunta regionale i dati necessari per il monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato rientrante nelle nuove fattispecie ammesse. Devono inoltre trasmettere i dati relativi ai casi di decadenza dal contributo e ai nuclei familiari che hanno lasciato temporaneamente l’abitazione principale ai sensi della disciplina transitoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.