L.R. Umbria 2/2021
Capacità assunzionale della Regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Umbria, le modalità di determinazione della spesa di personale della Giunta regionale ai fini della capacità assunzionale ex d.l. n. 34/2019. Per l’Assemblea legislativa, dotata di autonomia contabile e di distinto ruolo del personale, le assunzioni a tempo indeterminato seguono la disciplina dell’art. 3, c. 5, d.l. n. 90/2014, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio. Non prevede termini di scadenza specifici.
Capacità assunzionale e assunzioni di personale della Regione Umbria
Capacità assunzionale e assunzioni di personale della Regione Umbria
La legge regionale disciplina la capacità assunzionale della Regione Umbria, distinguendo tra il personale della Giunta regionale e quello dell’Assemblea legislativa. Il provvedimento si inserisce nell’attuazione della normativa statale sulla spesa di personale e tiene conto dell’autonomia contabile dell’Assemblea legislativa.
Personale della Giunta regionale
In attuazione dell’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, la Giunta regionale determina la spesa per il personale inquadrato nel proprio ruolo. La determinazione deve avvenire secondo la definizione di spesa di personale richiamata dal d.P.C.M. 3 settembre 2019, relativo alle capacità assunzionali a tempo indeterminato delle regioni.
Personale dell’Assemblea legislativa
Per l’Assemblea legislativa, la legge valorizza l’autonomia contabile prevista dallo Statuto regionale. Poiché il bilancio dell’Assemblea è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell’allegato 13/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate direttamente dall’Assemblea medesima nel proprio distinto ruolo, separato da quello della Giunta regionale.
Regime applicabile alle assunzioni dell’Assemblea
Le assunzioni dell’Assemblea legislativa avvengono in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014. Rimane comunque fermo il rispetto del principio di equilibrio di bilancio su base pluriennale, come asseverato dall’organo di revisione.
Ambito temporale ed efficacia
La legge non prevede una scadenza espressa né un regime transitorio. Regola dunque la disciplina organizzativa e assunzionale della Regione Umbria in via generale, secondo i riferimenti statali richiamati nel testo.
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