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Circolare

Circolare numero 240 del 11-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime indicazioni per la regolarizzazione agevolata dei rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data del 17 agosto 1995 con cittadini extracomunitari, prevista dall'art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995. Possono aderire solo i datori di lavoro che denuncino per la prima volta tali rapporti entro il 15 dicembre 1995, versando i contributi dovuti maggiorati del 5% annuo. La sanatoria non si applica ai rapporti già oggetto di accertamento, né a quelli sorti dopo il 17 agosto 1995 o denunciati oltre il termine. Sono previste istruzioni specifiche per datori di lavoro agricoli e domestici, oltre a indicazioni operative su modulistica, versamenti, trasmissione degli atti e assistenza agli interessati.

Istruzioni operative per la sanatoria dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari ex art. 3, comma 13, L. n. 335/1995

Sanatoria per i rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari ex art. 3, comma 13, L. n. 335/1995

La circolare illustra le prime istruzioni operative per la regolarizzazione agevolata dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari prevista dalla legge n. 335/1995. L'obiettivo è consentire ai datori di lavoro che denunciano per la prima volta tali rapporti entro il termine previsto di definire la propria posizione contributiva con oneri ridotti e con effetti estintivi anche sul piano sanzionatorio e penale.

Quadro normativo e finalità

La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 ed entrata in vigore il 17 agosto 1995, all'art. 3, comma 13, consente ai datori di lavoro che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, denuncino per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto con cittadini extracomunitari, di regolarizzare la posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali. La circolare chiarisce le modalità applicative della sanatoria e le indicazioni operative per le sedi dell'Istituto.

Soggetti ammessi e termine finale

Possono accedere alla procedura i soli datori di lavoro, con esclusione dei lavoratori autonomi. La condizione essenziale è la denuncia, per la prima volta, di rapporti di lavoro pregressi o in essere alla data del 17 agosto 1995 con cittadini extracomunitari. Il termine ultimo per la denuncia e per il perfezionamento della regolarizzazione è il 15 dicembre 1995.

Esclusioni dalla regolarizzazione

La sanatoria non si applica ai rapporti già oggetto di accertamento e di addebito da parte degli organi di vigilanza. Sono altresì esclusi i rapporti instaurati dopo il 17 agosto 1995 e quelli denunciati oltre il 15 dicembre 1995. La regolarizzazione, dunque, opera solo per rapporti pregressi o in atto alla data di entrata in vigore della legge e solo se non già sottoposti a contestazione.

Oneri da versare e modalità di calcolo

La posizione debitoria può essere regolarizzata mediante il versamento dei contributi dovuti, maggiorati del 5% annuo in luogo delle ordinarie sanzioni civili. La somma aggiuntiva va calcolata dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento contributivo fino alla data di effettivo pagamento. Il versamento deve avvenire in un'unica soluzione entro il 15 dicembre 1995; la circolare esclude espressamente la possibilità di rateizzazione.

Effetti della regolarizzazione

La disciplina agevolata non si limita a ridurre l'onere economico, ma produce anche un effetto liberatorio più ampio. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni relative a sanzioni amministrative e ad ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento e sugli adempimenti contributivi, compresi quelli richiamati dall'art. 51 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Regole particolari per i datori di lavoro agricolo

Per i datori di lavoro agricolo è richiamata, in via generale, la possibilità di avvalersi fino al 31 dicembre 1995 della procedura agevolata prevista dall'art. 18, commi 6 e seguenti, della legge n. 724/1994 e successive modificazioni. Per i rapporti agricoli subordinati con cittadini extracomunitari non denunciati tempestivamente, tuttavia, la circolare detta istruzioni specifiche:

  • la domanda va presentata su un apposito fac-simile da riprodurre in loco in attesa della fornitura centrale;
  • deve essere allegato il prospetto dei dati contributivi;
  • deve essere allegata la denuncia mod. Acc/1 OTI oppure Acc1/OTD, compilata correttamente in ogni sua parte;
  • deve essere allegata la ricevuta del versamento contributivo effettuato nei termini.

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, prima della presentazione della domanda, mediante il modello di c/c manuale n. 11195005, con causale "Regolarizzazione ex art. 3, co. 13, della legge n. 335/1995. Contributi = L. xxx ; Somme agg.ve L. xxx", distinguendo la quota contributiva dalla somma aggiuntiva. La circolare indica anche la struttura dei codici identificativi del contribuente da riportare sul bollettino.

Le domande presentate nei termini, con i relativi prospetti, devono essere trasmesse in copia al CED ex S.C.A.U. di via Castello della Magliana 89, Roma. Gli originali restano presso ciascuna sede, ordinati per Comune. I modelli Acc/1 vanno contrassegnati in testata con la dicitura "ART. 3 L. 335/95" e inviati in originale agli Uffici provinciali ex S.C.A.U. con apposita distinta. Alla scadenza del termine, ogni sede deve comunicare via fax al CED il numero delle domande presentate, l'importo versato distinto tra contributi e somme aggiuntive, il numero dei lavoratori denunciati e il numero delle giornate denunciate.

Regole per i datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico la regolarizzazione deve seguire le procedure vigenti per la categoria. Centrale è la presentazione della denuncia mod. LD 09, rilevante ai fini della legittimazione dei rapporti di lavoro. Insieme alla denuncia devono essere forniti i dati assicurativi e contributivi distintamente per ciascun trimestre solare oggetto di regolarizzazione. La circolare preannuncia inoltre l'inserimento, nella modulistica, di una tabella con gli importi contributivi vigenti dal 1° gennaio 1990.

Modulistica, bollettini e assistenza agli interessati

L'Istituto predisporrà modulistica dedicata, con l'indicazione della documentazione da produrre per facilitare l'acquisizione e la sistemazione delle domande di sanatoria. Per i versamenti, salvo quelli relativi ai datori di lavoro agricolo, i bollettini di conto corrente postale devono essere prestampati con tutte le indicazioni indispensabili, incluso il quinto campo postale, il numero di conto e la Sede INPS competente. La circolare invita le sedi a diffondere immediatamente le istruzioni e ad assicurare piena informazione e assistenza ai soggetti interessati.

Nelle more della consegna della modulistica, le sedi non devono ritardare le operazioni di regolarizzazione e possono fornire agli interessati bollettini di c.c.p. in bianco con l'indicazione del conto da utilizzare. Nella causale di versamento deve essere specificato che si tratta di "regolarizzazione ex art. 3, co. 13, della L. n. 335/1995" e devono essere indicati il numero di matricola del datore di lavoro, se già iscritto, oppure gli estremi identificativi completi, compreso il codice fiscale.

Punti principali

Ambito soggettivo e termini della sanatoria

L'agevolazione riguarda i datori di lavoro, con esclusione dei lavoratori autonomi, che denunciano per la prima volta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 335/1995 rapporti di lavoro pregressi o in atto con cittadini extracomunitari. Poiché la legge è entrata in vigore il 17 agosto 1995, il termine utile è fissato al 15 dicembre 1995.

Esclusioni e limiti di applicazione

Non sono regolarizzabili i rapporti di lavoro già oggetto di accertamento e di addebiti da parte degli organi di vigilanza. Restano inoltre esclusi i rapporti sorti dopo il 17 agosto 1995 e quelli denunciati oltre il 15 dicembre 1995.

Effetti della regolarizzazione e oneri dovuti

La regolarizzazione avviene mediante il versamento dei contributi dovuti con una maggiorazione del 5% annuo, in sostituzione delle ordinarie sanzioni civili. La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data effettiva del pagamento. Il pagamento deve avvenire in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, a pena di decadenza dai benefici, e non è ammesso il versamento rateale.

Ulteriori benefici connessi alla sanatoria

La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi o dei premi, inclusi quelli richiamati dall'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965.

Istruzioni per i datori di lavoro agricoli

Per i datori di lavoro agricolo che intendano regolarizzare rapporti subordinati con cittadini extracomunitari non denunciati tempestivamente, la domanda deve essere presentata su apposito fac-simile, corredata del prospetto dei dati contributivi, della denuncia mod. Acc/1 OTI oppure Acc1/OTD e della ricevuta del versamento. Il versamento va fatto prima della domanda, in unica soluzione, sul c/c manuale n. 11195005, con causale specifica e indicazione distinta di contributi e somma aggiuntiva. Sono anche fornite istruzioni tecniche sui codici identificativi da utilizzare. Le domande e la documentazione vanno trasmesse al CED e agli Uffici provinciali ex S.C.A.U. secondo le modalità indicate.

Istruzioni per i datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico la regolarizzazione segue le procedure ordinarie della categoria. È essenziale la presentazione della denuncia mod. LD 09, accompagnata dai dati assicurativi e contributivi distinti per ciascun trimestre solare oggetto di regolarizzazione. La circolare segnala che nella modulistica sarà inserita una tabella degli importi contributivi in vigore dal 1° gennaio 1990.

Modulistica, bollettini e adempimenti operativi

L'Istituto predisporrà modulistica specifica, comprensiva delle indicazioni sulla documentazione necessaria, per agevolare le operazioni di sanatoria. Per i bollettini di conto corrente postale da usare nei versamenti, salvo quelli agricoli, si raccomanda la precompilazione con tutte le indicazioni essenziali, incluso il cosiddetto quinto campo postale, il numero di conto e la Sede INPS competente. Nelle more della fornitura della modulistica, le sedi devono comunque favorire senza ritardi le operazioni di regolarizzazione, fornendo se necessario bollettini in bianco con l'indicazione del c.c.p. da utilizzare.

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