Circolare numero 239 del 8-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la presa in carico da parte delle Sedi dei crediti contributivi già accertati centralmente per il Fondo Volo e, in allegato, richiama una precedente analoga disciplina per il Fondo Trasporti. Vengono stabilite le modalità di contabilizzazione iniziale, di riscossione, di imputazione delle sanzioni civili, di gestione delle rateazioni e di sistemazione contabile delle posizioni regolarizzate con condono previdenziale. Sono inoltre indicate le nuove movimentazioni di conto e le istruzioni per l’eliminazione dei crediti insussistenti o irrecuperabili a fine esercizio.
Istruzioni operative e contabili per la gestione decentralizzata dei crediti contributivi e delle sanzioni civili dei Fondi Volo e Trasporti
Istruzioni operative e contabili per la gestione dei crediti contributivi dei Fondi Volo e Trasporti
La circolare definisce le modalità con cui le Sedi devono prendere in carico, contabilizzare e riscuotere i crediti contributivi già accertati centralmente per il Fondo di previdenza del personale di volo. In allegato viene richiamata una disciplina analoga per il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, con identiche logiche operative e contabili, ma con conti e causali riferiti al Fondo ET.
Ambito di applicazione e finalità del decentramento
Per il Fondo Volo, la procedura di accertamento e riscossione dei contributi è stata accentrata presso la Direzione Generale fino al 31 dicembre 1991; per il Fondo Trasporti, fino al 31 dicembre 1989. Di conseguenza, risultano già contabilizzati e iscritti in bilancio i crediti accertati a tali date e non versati dalle aziende. Nell’ambito del completamento del decentramento degli adempimenti di riscossione, la Direzione Generale affida alle Sedi la gestione dei crediti già accertati, fornendo istruzioni unitarie sia sul piano operativo sia su quello contabile.
Presa in carico dei crediti da parte delle Sedi
L’Ufficio riscossione contributi deve aprire un fascicolo per ciascuna azienda debitrice e predisporre, in triplice copia, il modello SC3. Per il Fondo Volo la scrittura è impostata come VLR 00/10 a VLR 55/20; per il Fondo Trasporti come ETR 00/10 a ETR 55/20. L’importo da iscrivere è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 4, 6 e 7 del prospetto allegato alle comunicazioni già trasmesse alle Sedi, cioè contributi e sanzioni complessivamente dovuti.
Due copie del modello SC3 devono essere inviate all’Ufficio competente per la contabilità, che registra l’operazione sul sistema contabile, restituisce una copia con gli estremi della contabilizzazione e istituisce il partitario a supporto del conto interessato. Per il Fondo Volo il conto reso movimentabile dalle Sedi è VLR 00/10; per il Fondo Trasporti è ETR 00/10. I conti di contropartita VLR 55/20 ed ETR 55/20 sono di nuova istituzione.
Riscossione dei contributi
Le somme devono essere riscosse mediante bollettino di conto corrente postale previsto per le "Riscossioni varie". Per il Fondo Volo il bollettino deve riportare sul retro la causale precompilata Crediti contributivi Fondo VL 12.91; per il Fondo Trasporti la causale è Crediti contributivi Fondo ET 12.89.
Gli incassi vanno imputati in avere del conto del credito contributivo, rispettivamente VLR 00/10 o ETR 00/10, con conseguente aggiornamento del relativo partitario.
Sanzioni civili per le regolarizzazioni tardive
Le sanzioni civili relative alle partite regolarizzate in ritardo, indicate nelle colonne 2 e 3 del prospetto, devono essere calcolate dalle Sedi, in quanto non ancora determinate né contabilizzate dalla Direzione Generale. Per il Fondo Volo tali sanzioni sono imputate al conto VLR 24/20; per il Fondo Trasporti al conto ETR 24/20.
Nei bollettini da inviare alle aziende deve essere riportata la causale:
- per il Fondo Volo:
Sanzioni civili su contributi Fondo VL - per il Fondo Trasporti:
Sanzioni civili su contributi Fondo ET
Rateazione dei crediti e interessi di dilazione
Se sul credito contributivo viene concesso il pagamento rateale e devono essere determinate anche le sanzioni civili, l’Ufficio riscossione contributi deve predisporre un nuovo modello SC3 per la rilevazione dell’ulteriore credito per sanzioni, con imputazione in dare del conto del credito contributivo e in avere del conto delle sanzioni. Il modello va poi trasmesso all’Ufficio contabilità, che effettua la contabilizzazione e aggiorna il partitario indicando anche gli estremi della dilazione, cioè importo e scadenza della prima e dell’ultima rata.
Al momento della riscossione, tramite bollettino postale con causale:
versamento dilazionato crediti ctr. VLper il Fondo Voloversamento dilazionato crediti ctr. ETper il Fondo Trasporti
l’Ufficio contabilità deve imputare la rata sulla base del piano di ammortamento ricevuto dall’Ufficio riscossione contributi, distinguendo:
- la quota capitale, al conto VLR 00/10 o ETR 00/10;
- la quota interessi di dilazione, al conto VLR 24/10 o ETR 24/10.
Condono previdenziale, ricalcolo delle sanzioni ed eliminazione dei crediti
Qualora l’azienda abbia fruito del condono e le sanzioni risultino già contabilizzate, l’eventuale eccedenza derivante dal ricalcolo deve essere stornata dal conto del credito al conto GPA 00/72, dopo il completamento degli adempimenti procedurali previsti dalla circolare del 7 luglio 1984 richiamata nel testo.
Per la predisposizione a fine esercizio dell’elenco dei crediti da eliminare, si applicano le disposizioni del punto F), sub c), della medesima circolare. In corrispondenza della causa di eliminazione identificata con il codice 7 deve essere apposta la nota Sanzioni condonate ai sensi del ... La procedura deve essere utilizzata anche quando i crediti contributivi risultino insussistenti o irrecuperabili per cause diverse.
Sistemazioni contabili entro la chiusura dell’esercizio
Le Sedi devono effettuare, entro la fine del corrente esercizio, le necessarie sistemazioni contabili per eventuali registrazioni eseguite in difformità dalle istruzioni e devono assumere in contabilità i crediti risultanti dalle comunicazioni già pervenute.
L’allegato 1 riepiloga i conti da utilizzare o movimentare per la gestione dei crediti e delle relative contropartite:
- per il Fondo Volo: VLR 00/10, VLR 55/20 e VLR 24/10;
- per il Fondo Trasporti: ETR 00/10, ETR 55/20 ed ETR 24/10.
Richiamo alla precedente disciplina per il Fondo Trasporti
In allegato viene riprodotto il messaggio n. 04522 del 30 novembre 1994, relativo al decentramento della gestione dei crediti per contributi e sanzioni civili del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1989. Il contenuto è sostanzialmente coincidente con quello della presente circolare per il Fondo Volo, sia per le modalità di iscrizione contabile iniziale sia per la riscossione, la gestione delle sanzioni, la rateazione e l’eliminazione dei crediti.
Indicazioni operative di dettaglio per il Fondo Trasporti
Per il Fondo Trasporti, la contabilizzazione iniziale avviene con ETR 00/10 a ETR 55/20; le riscossioni sono imputate al conto ETR 00/10 con causale Crediti contributivi Fondo ET 12.89; le sanzioni civili vanno al conto ETR 24/20 con causale Sanzioni civili su contributi Fondo ET; gli interessi di dilazione vanno al conto ETR 24/10. In caso di condono, l’eventuale eccedenza delle sanzioni va stornata al conto GPA 00/72 secondo la procedura di eliminazione dei crediti richiamata dalla circolare del 7 luglio 1984.
Chiusura operativa
La Direzione Generale sottolinea l’esigenza che le Sedi provvedano tempestivamente alla corretta assunzione dei crediti già comunicati e alla regolarizzazione di eventuali contabilizzazioni non conformi, così da allineare la contabilità al nuovo assetto decentrato della gestione dei crediti contributivi dei Fondi interessati.
Punti principali
Ambito della circolare e decentramento della gestione
La circolare riguarda i crediti contributivi del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, già accentrati presso la Direzione Generale fino al 31 dicembre 1991. In allegato è riportato anche il messaggio relativo al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, accentrato fino al 31 dicembre 1989. In entrambi i casi, a seguito del completamento del decentramento, la gestione dei crediti viene affidata alle Sedi con istruzioni operative e contabili specifiche.
Contabilizzazione iniziale dei crediti accertati
L’Ufficio riscossione contributi deve aprire un fascicolo per ciascuna azienda debitrice e predisporre in triplice copia il modello SC3. Per il Fondo Volo la scrittura è VLR 00/10 a VLR 55/20; per il Fondo Trasporti è ETR 00/10 a ETR 55/20. L’importo complessivo da iscrivere corrisponde alla somma degli importi indicati nelle colonne 4, 6 e 7 del prospetto allegato alle comunicazioni già inviate. Le copie del modello SC3 devono essere trasmesse all’Ufficio competente per la contabilità, che effettua la registrazione, restituisce una copia con gli estremi della contabilizzazione e istituisce il partitario del conto interessato.
Riscossione dei crediti contributivi
I versamenti devono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale previsto per le "Riscossioni varie". Per il Fondo Volo la causale precompilata è "Crediti contributivi Fondo VL 12.91"; per il Fondo Trasporti è "Crediti contributivi Fondo ET 12.89". Le somme riscosse vanno imputate in avere rispettivamente del conto VLR 00/10 o ETR 00/10, con aggiornamento del relativo partitario.
Sanzioni civili per regolarizzazioni tardive
Le sanzioni civili relative alle partite regolarizzate in ritardo, non ancora determinate né contabilizzate dalla Direzione Generale, devono essere calcolate dalle Sedi. Per il Fondo Volo vanno imputate al conto VLR 24/20; per il Fondo Trasporti al conto ETR 24/20. Nei bollettini inviati alle aziende deve essere indicata la causale "Sanzioni civili su contributi Fondo VL" oppure "Sanzioni civili su contributi Fondo ET".
Gestione della rateazione e interessi di dilazione
Quando è concesso il pagamento rateale e devono essere determinate anche le sanzioni civili, l’Ufficio riscossione contributi predispone un nuovo modello SC3 con imputazione in dare del conto dei crediti contributivi e in avere del conto delle sanzioni, per rilevare l’ulteriore credito per sanzioni. L’Ufficio contabilità aggiorna il partitario indicando anche importo e scadenza della prima e dell’ultima rata. Al momento dell’incasso, il versamento deve recare la causale "versamento dilazionato crediti ctr. VL" o "versamento dilazionato crediti ctr. ET". La rata va imputata alla quota capitale sul conto del credito contributivo e alla quota interessi di dilazione sul conto VLR 24/10 o ETR 24/10.
Condono previdenziale, ricalcolo delle sanzioni ed eliminazione crediti
Se l’azienda si è avvalsa del condono e le sanzioni risultano contabilizzate, l’eventuale eccedenza derivante dal ricalcolo deve essere stornata dal conto del credito al conto GPA 00/72, dopo l’espletamento degli adempimenti procedurali previsti dalla circolare del 7 luglio 1984 richiamata nel testo. A fine esercizio, per l’elenco dei crediti da eliminare, si applicano le disposizioni del punto F), sub c), della stessa circolare; per la causa di eliminazione con codice 7 va indicata la nota "Sanzioni condonate ai sensi del ..". La procedura si applica anche ai crediti insussistenti o irrecuperabili per altre cause.
Sistemazioni contabili e nuovi conti
Le Sedi devono provvedere, entro la chiusura del corrente esercizio, a sistemare eventuali contabilizzazioni difformi dalle istruzioni e ad assumere in contabilità i crediti risultanti dalle comunicazioni già pervenute. Nell’allegato 1 sono indicati i conti di nuova istituzione o movimentazione: VLR 00/10, VLR 55/20 e VLR 24/10 per il Fondo Volo; ETR 00/10, ETR 55/20 ed ETR 24/10 per il Fondo Trasporti.
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