Circolare numero 242 del 14-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori precisazioni attuative della circolare n. 26/95 in tema di restituzione di somme indebitamente versate all'INPS a titolo di contribuzione. Stabilisce che gli interessi dovuti dall'Istituto decorrono dalla data della domanda amministrativa di rimborso e vanno calcolati fino alla data effettiva di restituzione. Precisa inoltre che tali interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con conseguente necessità di verificare il termine prescrizionale anche per richieste riferite a pratiche già liquidate.
Chiarimenti sulla decorrenza e prescrizione degli interessi sui rimborsi di contributi indebitamente versati
Chiarimenti su interessi per rimborsi di contributi indebitamente versati
La circolare interviene per chiarire la corretta applicazione delle indicazioni già contenute nella circolare n. 26/95 in materia di rimborso di somme indebitamente versate all'INPS a titolo di contribuzione. In particolare, definisce il momento iniziale di decorrenza degli interessi dovuti, il periodo da prendere a base per il loro calcolo e il regime di prescrizione applicabile.
Decorrenza degli interessi
La precisazione principale riguarda la decorrenza degli interessi che l'Istituto deve corrispondere quando restituisce contributi versati indebitamente. Tali interessi decorrono dalla data della domanda amministrativa di rimborso, intesa come l'atto con cui il datore di lavoro rende noto all'INPS di essere creditore di una somma e ne chiede la restituzione.
Quantificazione e periodo di calcolo
La circolare stabilisce che la quantificazione degli interessi va effettuata per il periodo compreso tra la notifica della domanda di rimborso e la data in cui le somme vengono effettivamente restituite. Questo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui la richiesta di interessi sia stata formulata solo in un momento successivo rispetto alla domanda originaria di rimborso.
Prescrizione degli interessi legali
Viene inoltre precisato che gli interessi legali maturati su tali rimborsi sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. Di conseguenza, gli uffici competenti, nell'esaminare domande di interessi riferite a pratiche già liquidate alla data della circolare n. 26/95, devono verificare l'eventuale maturazione della prescrizione quinquennale e tenerne conto nella valutazione delle richieste.
Punti principali
Decorrenza degli interessi
In caso di somme indebitamente versate all'Istituto a titolo di contribuzione, gli interessi dovuti in sede di rimborso decorrono dalla data della domanda amministrativa, cioè dall'atto con cui il datore di lavoro comunica all'INPS di essere creditore e chiede la restituzione delle somme.
Periodo di calcolo degli interessi
La quantificazione degli interessi deve coprire l'intervallo compreso tra la notifica della domanda di rimborso e la data effettiva di restituzione delle somme. Tale criterio vale anche se la richiesta di interessi è stata presentata successivamente alla domanda di rimborso.
Prescrizione quinquennale degli interessi
Gli interessi legali in questione sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. Le strutture competenti devono quindi considerare tale termine nell'esame delle richieste di interessi relative a pratiche già liquidate alla data della circolare n. 26/95.
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