Circolare numero 238 del 7-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dall'art. 25 della Legge 8 agosto 1995, n. 341 in materia di differimento dei termini e regolarizzazione dei contributi e tributi sospesi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Vengono confermati e precisati i termini di pagamento, introdotta la possibilità di versamento in cinque rate bimestrali, prevista una ulteriore proroga al 1 ottobre 1997 su istanza entro il 18 settembre 1995, e stabilita la sospensione dei procedimenti di recupero coatto e delle azioni concorsuali fino alle scadenze indicate.
Differimento di termini e agevolazioni per il condono/previdenza relativo al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia
Differimento di termini e agevolazioni per i contributi sospesi a seguito del sisma del 1990
La circolare illustra le innovazioni introdotte dall'art. 25 della Legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha convertito il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, in materia di regolarizzazione e recupero dei contributi e tributi sospesi per i soggetti operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Per le parti non modificate, resta fermo il rinvio alle istruzioni già fornite con la circolare n. 120 del 3 maggio 1995.
Differimento del termine per la regolarizzazione del condono previdenziale-assistenziale
Per i soggetti interessati, il termine del 31 maggio 1995 previsto dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995 è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può essere effettuata secondo le modalità stabilite dagli enti impositori e, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, può avvenire non solo in unica soluzione ma anche mediante pagamento rateale.
Pagamento in cinque rate bimestrali
La legge consente il pagamento in cinque rate bimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze:
- prima rata: 30 novembre 1995;
- seconda rata: 31 gennaio 1996;
- terza rata: 31 marzo 1996;
- quarta rata: 31 maggio 1996;
- quinta rata: 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale del 10% per il periodo di differimento.
Recupero dei contributi sospesi: differimento al 1 dicembre 1995
Il comma 2 dell'art. 25 dispone che i termini del decreto interministeriale 31 luglio 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data. La circolare chiarisce che il differimento riguarda in particolare le rate mensili del piano di recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni previste dall'ordinanza n. 231/FPC del 29 gennaio 1993, e cioè le rate scadute o in scadenza nel periodo 1 ottobre 1993 - 1 dicembre 1995.
Le rate di tale periodo già pagate restano acquisite all'Istituto e non sono restituibili. Gli interessati devono quindi versare entro il 1 dicembre 1995 le rate maturate e non ancora pagate, proseguendo poi la rateazione secondo i piani di ammortamento già previsti dal decreto del 31 luglio 1993, che contemplava:
- 60 rate mensili di pari importo senza interessi o altri oneri;
- oppure, su domanda, 96 rate mensili con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateazione.
Ulteriore proroga fino a ottobre 1997
Il comma 3 introduce una ulteriore agevolazione, consistente nella possibilità di prorogare sino al mese di ottobre 1997 i termini iniziali di pagamento fissati dal decreto interministeriale del 31 luglio 1993. In tal caso, il recupero dei contributi sospesi decorre dal mese di ottobre 1997 mediante nuova rateazione:
- in 60 rate mensili senza corresponsione di interessi;
- oppure in 96 rate mensili con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateazione.
Il beneficio è subordinato alla corresponsione degli interessi al tasso legale per il periodo 2 dicembre 1995 - 30 ottobre 1997 sugli importi delle rate scadute e non versate previste dal decreto interministeriale 31 luglio 1993.
Istanza e adempimenti amministrativi
Per ottenere la proroga, gli interessati devono presentare apposita domanda alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi entro il 18 settembre 1995. Le sedi interessate devono prendere solleciti contatti con tali uffici per concordare le modalità più opportune affinché l'Istituto sia tempestivamente informato dei soggetti che abbiano presentato istanza.
Sospensione dei procedimenti di recupero coattivo
Il comma 5 prevede che, fino ai termini indicati nei commi 1 e 2, siano sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi, premi e tributi disciplinati dalla disposizione. La circolare invita infine le sedi interessate a dare massima e immediata diffusione alle agevolazioni introdotte.
Punti principali
Quadro normativo e ambito della circolare
La circolare commenta l'art. 25 della Legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha convertito con modificazioni il D.L. 23 giugno 1995, n. 244. La materia riguarda i soggetti operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, già destinatari della disciplina sul recupero dei contributi e tributi sospesi.
Differimento al 30 novembre 1995 della regolarizzazione del condono previdenziale-assistenziale
Per i soggetti indicati dalla normativa, il termine del 31 maggio 1995 previsto dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995 è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori.
Pagamento rateale in cinque rate bimestrali
In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di pagare quanto dovuto non solo in unica soluzione, ma anche in cinque rate bimestrali di pari importo, con scadenza il 30 novembre 1995, 31 gennaio 1996, 31 marzo 1996, 31 maggio 1996 e 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi al tasso legale del 10% per il periodo di differimento.
Differimento al 1 dicembre 1995 del recupero dei contributi sospesi
I termini del decreto interministeriale 31 luglio 1993 relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti interessati, già scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data. La circolare precisa che il rinvio riguarda le rate mensili del piano di recupero già scadute o in scadenza nel periodo 1 ottobre 1993 - 1 dicembre 1995; le somme già versate restano acquisite e non sono rimborsabili.
Prosecuzione della rateazione dopo il 1 dicembre 1995
Gli interessati devono versare entro il 1 dicembre 1995 le rate maturate e non ancora pagate, proseguendo poi la rateazione secondo i piani di ammortamento già previsti dal decreto interministeriale del 31 luglio 1993, che contemplava 60 rate mensili senza interessi oppure 96 rate mensili con interessi al tasso legale.
Ulteriore proroga fino a ottobre 1997 su istanza
L'art. 25, comma 3, consente un'ulteriore proroga dei termini iniziali di pagamento fino al mese di ottobre 1997, con nuova rateazione in 60 rate mensili senza interessi oppure in 96 rate mensili con interessi legali. Il beneficio è subordinato al pagamento degli interessi al tasso legale per il periodo 2 dicembre 1995 - 30 ottobre 1997 sugli importi delle rate scadute e non versate.
Domanda per la proroga e coinvolgimento delle sedi
Per ottenere la proroga, gli interessati devono presentare apposita domanda alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 18 settembre 1995. Le sedi competenti dell'Istituto devono coordinarsi con tali uffici per essere tempestivamente informate delle istanze presentate.
Sospensione delle azioni esecutive e concorsuali
Fino alle scadenze previste dai commi 1 e 2 della norma sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi, premi e tributi disciplinati dalla disposizione.
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