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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 2102 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irap - Ires - Iva - Accertamento induttivo - Studi di settore - Irragionevolezza - Contabilità inattendibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava un accertamento induttivo (IRAP, IRES, IVA) fondato anche su studi di settore, sostenendo l'irrilevanza dell'accertamento perché la contabilità era regolarmente tenuta. L'Amministrazione aveva invece ritenuto la contabilità, nel suo complesso, sostanzialmente e intrinsecamente inattendibile in quanto contrastante con le regole basilari della ragionevolezza, e aveva applicato metodi induttivi per la rettifica dei redditi.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando tale contabilità, considerata nel complesso, risulti sostanzialmente e intrinsecamente inattendibile perché in contrasto con criteri di ragionevolezza. Ne consegue che non è necessario che la rettifica del reddito sia preceduta da un riscontro analitico e puntuale della congruenza e verosimiglianza di ciascun cespite dichiarato dal contribuente (confermando i principi espressi in Cass. 24532/2007 e Cass. 417/08). In pratica l'accertamento induttivo è stato confermato.

Norme richiamate

  • legge 146/1998

    art. 10, comma 4, l. 146/1998

    Norma richiamata nel fascicolo; il principio giurisprudenziale applicato considera che la disposizione non impedisce l'uso di metodologie induttive quando la contabilità, pur formale, è intrinsecamente inattendibile

  • Cassazione

    Richiamata e confermata: afferma che la rettifica induttiva non necessita del riscontro analitico di ogni singolo cespite se la contabilità è sostanzialmente inattendibile

  • Cassazione

    Richiamata come conferma del principio secondo cui l'accertamento induttivo è legittimo anche senza verifica analitica puntuale quando la contabilità risulta contraddittoria rispetto a criteri di ragionevolezza

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare può essere disattesa se, considerata nel suo complesso, risulta sostanzialmente e intrinsecamente inattendibile rispetto ai canoni della ragionevolezza
  • Non è sempre necessario un riscontro analitico e puntuale di ciascun componente di reddito prima di adottare un accertamento induttivo: è sufficiente che emerga l'inattendibilità complessiva della contabilità
  • Gli studi di settore e altre metodologie induttive possono legittimamente costituire base dell'accertamento quando supportati da elementi che dimostrino l'incongruenza complessiva delle scritture contabili
  • L'onere di dimostrare l'affidabilità sostanziale della contabilità grava sul contribuente che si oppone all'accertamento induttivo
  • Anche l'accertamento induttivo deve comunque rispettare i principi di motivazione, proporzionalità e adeguatezza: la motivazione deve spiegare perché la contabilità è ritenuta inattendibile

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