Cassazione Penale, Ordinanza n. 09155/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a quattro anni di reclusione per detenzione illecita di sostanza stupefacente. In fatto, la contestazione riguardava il rinvenimento, all'interno di un'autovettura di sua proprietà, di 28 panetti di hashish occultati sotto entrambi i sedili anteriori e nel vano porta-bagagli. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo il difetto dell'elemento soggettivo e contestando la consapevolezza della detenzione. Con il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma senza specificare adeguatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura non confrontarsi con una motivazione congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica: la presenza dello stupefacente nell'auto di proprietà dell'imputato, il rilevante quantitativo e le modalità di occultamento deponevano per la consapevolezza della detenzione. Ha inoltre ritenuto generico il secondo motivo relativo alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Richiamato insieme alla contestazione di stupefacenti come base della responsabilità per la recidiva o aggravante contestata, senza specifica autonomia argomentativa nel provvedimento.
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice della detenzione illecita di sostanza stupefacente; la Corte assume che il rinvenimento di hashish occultato nell'auto dell'imputato integri la condotta contestata e la consapevolezza della detenzione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti già disattesa dai giudici di merito.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica, anche se il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti.
- In tema di detenzione di stupefacenti, la disponibilità dell'autovettura in cui la droga è rinvenuta, il consistente quantitativo sequestrato e le modalità di occultamento possono costituire indici sintomatici della consapevolezza della detenzione.
- La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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