Sentenza del 13/03/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Rettifica della rendita proposta dalle parti a mezzo Docfa - Natura del termine di 12 mesi ex art. 1, D.M. n. 701/1994 - Ordinatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’Agenzia non potesse rettificare la rendita dopo il decorso del termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione Docfa, ritenendo tale termine perentorio. Contestava inoltre il classamento attribuito, chiedendo che il confronto fosse effettuato anche, e soprattutto, con immobili situati nelle vicinanze.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che il termine di dodici mesi previsto dall’art. 1 del D.M. n. 701/1994 abbia natura ordinatoria e non perentoria. Pertanto, il suo decorso non impedisce all’Agenzia di rettificare successivamente la rendita proposta. Quanto al classamento, il giudice ha affermato che il confronto con immobili ubicati nello stesso stabile è particolarmente significativo e deve essere privilegiato rispetto al confronto con immobili soltanto vicini. La contestazione del contribuente è quindi risultata infondata.
Norme richiamate
Art. 1, D.M. n. 701/1994
termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accatastamento per la rettifica della rendita proposta
Il termine è ordinatorio e non perentorio: l’Agenzia può rettificare la rendita anche dopo la sua scadenza.
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine di dodici mesi previsto per la rettifica della rendita Docfa non determina automaticamente la decadenza dell’Amministrazione dal relativo potere.
- In materia di classamento catastale, il confronto con immobili appartenenti allo stesso stabile costituisce un parametro particolarmente rilevante, normalmente più attendibile del confronto con immobili situati in zone limitrofe.
- La rendita proposta dal contribuente tramite Docfa non è necessariamente definitiva: può essere modificata dall’Amministrazione anche oltre il termine di dodici mesi, purché la rettifica sia adeguatamente motivata e fondata su elementi coerenti.
- Per contestare efficacemente una rettifica catastale è opportuno dimostrare non solo il decorso del termine, ma anche l’erroneità dei parametri di classamento, delle caratteristiche comparate e della motivazione dell’atto.
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