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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18029/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La contribuente impugnava la sentenza della C.T.R. Lombardia che, in appello, aveva riformato la pronuncia della C.T.P. di Varese (che aveva annullato l'avviso di accertamento). L'Agenzia aveva contestato per l'anno 2007 l'esistenza di un rapporto bancario in Svizzera (Credit Suisse) e aveva ripreso a tassazione: 1) euro 30.437,32 a titolo di "novella ricchezza" ai sensi dell'art.12, commi 2 e 2-bis, d.l. n.78/2009; 2) importi da considerarsi redditi di capitale ex art.44 TUIR (tassazione ordinaria e imposta sostitutiva). In Cassazione la contribuente deduceva tre motivi: (i) omessa o errata qualificazione dell'atto impugnato e mancata pronuncia sulla natura sostanziale/retroattiva delle norme (art.12, commi 2/2-bis/2-ter d.l.78/2009); (ii) estinzione del giudizio d'appello per tardiva riassunzione ai sensi degli artt.43 e 45 d.lgs.546/1992 in relazione all'art.6, comma 10, d.l.119/2018; (iii) violazione di principi di diritto in materia di retroattività e applicabilità delle presumzioni e del raddoppio dei termini (d.P.R. 600/1973 art.43).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo (sulla presunta estinzione dell'appello): ha ritenuto che il differimento previsto dall'art.6, comma 10, d.l.119/2018 costituisce un mero differimento/termine acceleratorio e non una sospensione tecnica che dia luogo automaticamente all'estinzione ai sensi degli artt.43 e 45 del d.lgs.546/1992; l'estinzione è invece prevista dal comma 13 quando ricorra il caso di effettiva sospensione conseguente al deposito della documentazione e mancata riassunzione entro il termine stabilito. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo: la C.T.R. non ha adeguatamente motivato sulla questione decisiva sollevata dalla C.T.P. (la non retroattività della presunzione legale di cui all'art.12, comma 2, d.l.78/2009) e non ha valutato se i fatti rappresentati dall'Ufficio potessero costituire indizi semplici, gravi, precisi e concordanti tali da giustificare la ripresa a tassazione anche in assenza dell'applicazione della presunzione legale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis/2-ter di art.12 ha natura procedimentale e si applica alle fattispecie in cui i termini ordinari fossero ancora pendenti all'entrata in vigore della norma. In conseguenza la sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2, 2-bis, 2-ter

    Il comma 2 (presunzione legale relativa di "novella ricchezza") è di natura sostanziale e non è retroattivo; i commi 2-bis e 2-ter (raddoppio dei termini) hanno natura procedimentale e si applicano se i termini ordinari erano ancora pendenti all'entrata in vigore del decreto.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10 e 13

    Il comma 10 dispone un differimento/termine per il deposito della documentazione per la definizione agevolata (fino al 10/6/2019, con possibile estensione al 31/12/2020 se depositata copia della domanda e del pagamento): tale disciplina, salvo il caso in cui sia effettivamente iniziata la sospensione con deposito della documentazione, costituisce un differimento e non una vera sospensione idonea a determinare l'estinzione automatica del processo ai sensi delle norme processuali ordinarie; il comma 13 invece disciplina espressamente l'estinzione nel caso previsto.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 43, 45, 61

    Le norme sugli effetti della mancata riassunzione del processo (artt.43 e 45) si applicano alle sospensioni disciplinate nel codice; la Corte ha stabilito che la previsione di art.6 d.l.119/2018 non rientra automaticamente nelle sospensioni tecniche che sfociano in estinzione, salvo i casi espressamente previsti. L'art.61 richiama le regole della Sezione V (sospensioni) per il giudizio di appello.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, commi 1 e 2

    Il raddoppio dei termini previsto dalla normativa tributaria per la notifica degli atti ha natura procedimentale; pertanto, anche se la fattispecie è anteriore all'entrata in vigore del decreto che ha introdotto il raddoppio, i termini raddoppiati si applicano purché i termini ordinari fossero ancora pendenti all'entrata in vigore della disposizione.

  • TUIR, art. 44

    Norma richiamata per la qualificazione e tassazione dei redditi di capitale contestati dall'Ufficio.

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 1 e 3

    Richiamata nel ricorso e nelle censure per la tutela dei diritti del contribuente e per i principi generali del procedimento tributario; la Corte impone corretta motivazione e rispetto dei principi quando si opera il passaggio dall'impianto probatorio della prima alla seconda istanza.

Massime di principio

  • L'art.12, comma 2, d.l.78/2009 (presunzione legale relativa di "novella ricchezza") è di natura sostanziale: non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Fatti anteriori all'entrata in vigore possono comunque costituire "presunzioni semplici" se trasformati in indizi gravi, precisi e concordanti che l'Amministrazione può valorizzare per riprendere a tassazione investimenti esteri in violazione degli obblighi di monitoraggio.
  • I commi che raddoppiano i termini (2-bis, 2-ter) sono di natura procedimentale: si applicano alle fattispecie in cui i termini ordinari fossero ancora pendenti all'entrata in vigore della norma.
  • Il differimento previsto dall'art.6, comma 10, d.l.119/2018 per la definizione agevolata è da considerarsi un termine acceleratorio/ordinatorio e non, di per sé, una sospensione tecnica che cristallizzi l'estinzione del processo ai sensi delle norme processuali ordinarie; l'estinzione è regolata espressamente dal comma 13 per i casi previsti.
  • In sede d'appello il giudice di secondo grado, nel riformare la decisione di primo grado, deve motivare specificamente sui vizi dedotti dal ricorrente in primo grado: non è sufficiente limitarsi ad affermare la correttezza dell'atto impugnato senza esaminare e confutare le censure svolte.
  • Quando l'Ufficio si fonda su meccanismi presuntivi diversi (presunzione legale vs indizi semplici), la qualificazione dell'atto e la relativa motivazione sono determinanti: l'eventuale non applicabilità di una presunzione legale non impedisce automaticamente la tassazione se esistono indizi semplici adeguatamente valorizzati.
  • Per i contribuenti: in caso di offerte di definizione agevolata, è importante seguire i termini e gli adempimenti formali (deposito documentazione, pagamento) perché solo il deposito effettivo innesca determinate conseguenze processuali; il mero manifestare la volontà di aderire non produce effetti identici al deposito.

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