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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito favorevole ai proprietari del fondo asseritamente servente. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, richiamando la disciplina sulla responsabilità aggravata, al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario fondo)

La controversia

La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta dai proprietari di un fondo per far accertare che il proprio bene fosse libero da una servitù di passaggio vantata dal confinante. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale sostenendo che la servitù esistesse per usucapione oppure per destinazione del padre di famiglia, deducendo che la strada era preesistente alla divisione di un unico compendio avvenuta nel 1954 e che il suo uso fosse provato da testi e da altri elementi, tra cui la consegna di chiavi. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno escluso sia la costituzione per destinazione del padre di famiglia, per mancanza di opere visibili e permanenti al momento della separazione dei fondi, sia l'usucapione, per difetto di prova del possesso ventennale utile. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116, 167, 183 c.p.c., 2697 e 1062 c.c., sostenendo che la controparte non avrebbe tempestivamente contestato la domanda riconvenzionale e che la servitù per destinazione del padre di famiglia fosse configurabile; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 115 c.p.c. e 2727 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la preesistenza della strada rispetto alla divisione del fondo e avesse reso motivazione apparente; (3) violazione degli artt. 1061, 1158, 1027 e 1028 c.c., 132 e 177 c.p.c., 111 Cost., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sull'esistenza del passaggio, sulla prova testimoniale e sulla consegna delle chiavi, e censurando anche il rilievo della mancata vicinitas; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.c. per la mancata condanna della controparte alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando in sintesi che le censure miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, che non ricorreva una motivazione apparente, che operava la preclusione da doppia conforme sul vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., e che il quarto motivo era un mero non motivo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale rito camerale di definizione anticipata del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza convincente alle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per la sola erronea valutazione del materiale istruttorio; la censura è ammissibile solo se si deduce l'uso di un criterio di valutazione diverso da quello legale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo come norma sull'onere della prova, ma le doglianze erano in realtà volte a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 1062 c.c.

    norma evocata sulla servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte non ne ha ravvisato violazione perché ha ritenuto insussistente il presupposto fattuale delle opere visibili e permanenti.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato in relazione alla servitù e alla prova del suo esercizio, ma le censure sono state giudicate meri tentativi di rivalutazione del fatto.

  • art. 1158 c.c.

    evocato per l'usucapione della servitù, esclusa in fatto per mancanza del possesso ventennale utile.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per la nozione di servitù prediale.

  • art. 1028 c.c.

    richiamato per l'utilità della servitù in rapporto al fondo dominante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione percepibile.

  • art. 177 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta distonica rispetto alla reale ratio della decisione d'appello.

  • art. 111, primo comma, Cost.

    richiamato a sostegno del controllo sulla motivazione; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 91 c.c.

    il riferimento è da intendersi all'art. 91 c.p.c.; la doglianza sulle spese è stata considerata un mero auspicio privo di reale censura.

  • art. 92 c.c.

    il riferimento è da intendersi all'art. 92 c.p.c.; la Corte non ha accolto la censura sulla compensazione/mancata condanna alle spese.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure devono investire errori di diritto o, nei limiti ristretti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: utilizzo di prove non dedotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato testimonianze, documenti o indizi.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non integra il vizio una motivazione semplicemente non condivisa o ritenuta insufficiente dalla parte.
  • Per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre la prova di opere visibili e permanenti idonee a rivelare l'assoggettamento di un fondo all'altro al momento della separazione del compendio; in mancanza di tale requisito la domanda va respinta.
  • L'usucapione della servitù richiede la prova rigorosa del possesso utile per il tempo prescritto; la mera allegazione di un uso del passaggio o di elementi connessi ad altra servitù non è sufficiente.
  • Le doglianze sulle spese di lite devono investire un effettivo errore applicativo dei criteri legali; una semplice richiesta di esonero dalla soccombenza non integra motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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