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Ordinanza

Ordinanza n. 12110/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott. -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 12/05/2023, notificata in data 20/07/2023, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 maggio 2023, notificata il 20 luglio 2023 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha formulato un'istanza di congruo rinvio per comprovare l'avvenuta liquidazione. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di illegittimità o contestazioni di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riguardo alle attività già compiute o in corso di espletamento per l'integrale esecuzione del giudicato, anche considerando l'istanza ministeriale diretta a documentare l'avvenuta liquidazione. Il Ministero dovrà depositare la relazione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 13 gennaio 2027. La decisione sulla richiesta di penalità di mora e sull'effettivo adempimento del giudicato è stata quindi riservata al prosieguo del giudizio. Disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora se la somma debba essere fissata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Il TAR ne richiama i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 6 del Regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 5 del Regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deduce o prospetta l'avvenuta liquidazione o l'esecuzione del giudicato ma tale adempimento non risulta ancora comprovato, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione amministrativa sui fatti e sulle attività esecutive compiute o in corso, rinviando la decisione sul merito dell'ottemperanza.
  • La richiesta di fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dopo l'acquisizione dei chiarimenti necessari a verificare l'effettiva portata dell'inadempimento o del ritardo e lo stato di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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