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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2625/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, quali componenti del Collegio sindacale della Banca Veneto, impugnano le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia (e confermate dalla Corte di appello di Roma) per omesse segnalazioni e carenze nei controlli. I motivi di ricorso in Cassazione contestano: 1) la natura vincolata della sanzione e la relativa violazione delle norme procedurali della legge n. 689/1981; 2) violazione delle garanzie del giusto procedimento e del principio del contraddittorio, invocando l'art. 24 legge n. 262/2005, l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU; 3) omissione di considerazione dei criteri di cui all'art. 11 legge n. 689/1981 nella determinazione della sanzione; 4) violazione del principio di proporzionalita e della graduazione della sanzione ex art. 11 legge n. 689/1981; 5) omesso esame di fatto decisivo circa la diligenza dei sindaci nel loro operato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla natura discrezionale dell'accertamento e sulla violazione del contraddittorio, confermando che le ispezioni avevano prodotto dati oggettivi e che il procedimento amministrativo garantiva il contraddittorio mediante la contestazione e l'accesso agli atti; ha inoltre affermato la legittimita della decisione della Corte di appello pronunciata anche in camera di consiglio. Sul merito, la Corte ha escluso la sussistenza di vizi istruttori tali da giustificare la riconsiderazione dei fatti in sede di legittimita, richiamando la presunzione di colpa prevista dalla legge n. 689/1981 e l'onere della difesa di provare la diligente prestazione. I motivi relativi alla determinazione della sanzione sono stati dichiarati inammissibili in quanto attinenti a sindacato di merito; la Corte ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura delle sanzioni applicate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori oneri contributivi previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB)

    Il TUB disciplina gli obblighi di governance e di segnalazione delle banche; dalla normativa emerge l'obbligo del Collegio sindacale di informare tempestivamente la Banca d'Italia di atti o fatti costituenti irregolarita nella gestione e la possibilita di sanzionare amministrativamente le violazioni degli obblighi di controllo

  • legge n. 689/1981

    La legge sulle sanzioni amministrative stabilisce principi generali: art. 3 introduce una presunzione di colpa dell'autore dell'illecito, art. 11 enuncia i criteri per la determinazione della sanzione (proporzionalita, gravita, durata, ecc.), mentre gli artt. 13, 14, 18, 19 sono richiamati dai ricorrenti in ordine alla natura vincolata o discrezionale delle sanzioni; la Corte ha interpretato che i criteri dell'art. 11 devono essere applicati ma la verifica della proporzionalita e del concreto apprezzamento della sanzione resta sindacato di merito della Corte di appello

  • legge n. 262/2005, art. 24

    Richiamata dai ricorrenti in ordine alle garanzie del procedimento; la Corte pero ha ritenuto che le garanzie del contraddittorio e del giusto processo erano rispettate tramite la contestazione preventiva e l'accesso agli atti, e che il successivo controllo giurisdizionale pieno assicura conformita all'art. 24

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in relazione al diritto ad un giusto processo; la Corte ha confermato che il sistema di contestazione amministrativa seguito e il sindacato giurisdizionale pieno garantiscono l'art. 111, anche quando la decisione della Corte di merito e resa in camera di consiglio

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Invocato in ordine al diritto ad un processo equo; la Corte ha osservato che la giurisprudenza europea (cfr. Grande Stevens) consente che, anche per sanzioni di natura sostanzialmente penale, l'assenza di un contraddittorio finale nell'ambito della decisione amministrativa non viola l'art. 6 laddove esista un sindacato giurisdizionale pieno in sede giurisdizionale

  • Codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, nn. 3, 4, 5)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha qualificato alcuni motivi come attinenti a vizi di merito o di motivazione (inammissibili o infondati) e ha rigettato le censure fondate su rivalutazione delle prove e sindacato di merito

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla procedura e al principio di proporzionalita della sanzione; la Cassazione non ha rilevato violazioni di natura procedurale tali da incidere sul giudizio di legittimita

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Norma processuale menzionata in ordine alla memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti; non ha inciso sull'esito del giudizio di legittimita

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Richiama gli effetti contributivi connessi al deposito del ricorso: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative bancarie, gli accertamenti ispettivi che producono dati oggettivi configurano attivita tecniche vincolate; la successiva qualificazione delle violazioni e l'irrogazione della sanzione rientrano nella valutazione dell'organo sanzionatorio
  • Il contraddittorio nel procedimento amministrativo sanzionatorio e assicurato dalla preventiva contestazione degli addebiti e dall'accesso agli atti; la mancata comunicazione finale delle conclusioni istruttorie non costituisce automaticamente violazione dell'art. 6 CEDU quando e garantito un sindacato giurisdizionale pieno
  • Il Collegio sindacale ha un obbligo attivo e continuo di controllo e di segnalazione alla Banca d'Italia; la responsabilita individuale dei singoli sindaci puo essere perseguita in quanto opera la regola del concorso di persone nell'illecito amministrativo
  • Spetta al destinatario della sanzione l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa; la presunzione di colpa prevista dalla legge n. 689/1981 rende necessaria una prova positiva di diligente comportamento per escludere la responsabilita
  • La valutazione della proporzionalita e della quantificazione della sanzione e tipicamente sindacato di merito e non di legittimita; la Cassazione non rivede i fatti ma verifica la correttezza giuridica del procedimento e la sufficienza della motivazione

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