Cassazione Penale, Sentenza n. 10963/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
1) Si censurava la validità della querela presentata dalla persona offesa di lingua tedesca, poiché redatta tramite traduzione automatica ("Google translate") e senza interprete nominato, con conseguente vizio della manifestazione della volontà di procedere (violazione artt. 336 e 337 c.p.p. e norme a tutela della persona offesa). 2) Si denunciava errore di calcolo nella determinazione della pena da parte della Corte d'appello: l'aumento per recidiva (art. 99, comma 4, c.p.) non era stato correttamente computato in combinazione con la riduzione obbligatoria per il rito abbreviato, producendo una pena finale errata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la querela, redatta sia in italiano che in tedesco e sottoscritta dal denunciante dopo averla letta e confermata, non risultasse viziata da nullità o inidoneità per l'uso della traduzione automatica; inoltre la difesa non aveva indicato incongruenze specifiche tra le due versioni. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato un errore aritmetico nel calcolo della pena e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rideterminandola in anni 1, mesi 2 e giorni 6 di reclusione ed euro 556,00 di multa.
Norme richiamate
art. 336 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla validità della querela; la Corte ha ritenuto che l'assenza di un interprete non costituisca automaticamente causa di nullità quando l'atto è redatto in duplice lingua e sottoscritto dal querelante.
art. 337 c.p.p.
Analogamente richiamato dalla difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio dedotto relativamente alla querela ritenuta comprensibile e sottoscritta.
d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212
Norma generale richiamata a tutela delle vittime straniere: introduce obblighi informativi e garanzie linguistiche; la Corte ha osservato che tali tutele sussistono ma non determinano automaticamente l'invalidità dell'atto quando le informazioni sono state rese in lingua comprensibile e l'atto è sottoscritto.
art. 90-bis c.p.p.
Citato come fonte dell'obbligo di fornire informazioni alla persona offesa in lingua a lei comprensibile; la Corte ha rilevato che le informazioni sono state fornite in duplice lingua nel caso concreto.
art. 143-bis c.p.p.
Prevede la nomina dell'interprete per chi non conosce l'italiano; la Corte ha ricordato la norma ma ha ritenuto che la duplice redazione e la sottoscrizione del verbale abbiano superato il profilo di invalidità dedotto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alle censure ammissibili in cassazione (l'impugnazione nei termini previsti); il ricorso è stato articolato nei limiti di tale norma.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Menziionato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena in sede di appello; la questione concreta è stata risolta con correzione del calcolo della pena.
art. 56 c.p.
Citato nella motivazione di merito quale norma richiamata per la riduzione di un terzo (come applicata dalla Corte d'appello); la Cassazione ha comunque ritenuto che la riduzione obbligatoria per il rito abbreviato debba essere applicata correttamente e aritmeticamente dopo l'aumento per recidiva.
art. 99, comma 4, c.p.
Prevede l'aumento della pena per la recidiva (fino a un terzo); la Corte d'appello aveva aumentato la pena per recidiva ma la riduzione successiva per il rito abbreviato non è stata calcolata correttamente.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Norma sul procedimento in Cassazione; il ricorso è stato trattato per iscritto senza trattazione orale ai sensi delle modifiche normative.
art. 620, lett. c) c.p.p.
Richiamata come base per l'annullamento senza rinvio e la rettifica della pena da parte della Corte di cassazione nei casi di errore di calcolo.
Massime di principio
- Se la querela è redatta in duplice lingua e il denunciante la sottoscrive dopo averla letta e confermata, il giudice può ritenere superata l'obiezione sulla traduzione automatica; l'assenza formale di un interprete non determina automaticamente la nullità dell'atto.
- Le censure sulla traduzione automatica devono essere specifiche: la difesa dovrebbe indicare concrete incongruenze o produrre traduzioni alternative per rendere efficace l'eccezione; contestazioni generiche sull'affidabilità dello strumento sono spesso insufficienti.
- Le garanzie previste per le persone offese straniere (informative e nomina interprete) restano obblighi dell'autorità ma il loro inadempimento non produce necessariamente l'invalidità dell'atto quando vi sia evidente manifestazione di comprensione e volontà da parte del querelante.
- In materia di calcolo della pena la Corte di cassazione può correggere errori meramente aritmetici e annullare senza rinvio limitatamente alla pena (art. 620 c.p.p.): è indispensabile applicare correttamente la sequenza degli aumenti (es. per recidiva) e delle riduzioni obbligatorie (es. rito abbreviato).
- Per evitare problemi probatori, quando possibile, è preferibile utilizzare interpreti ufficiali o traduzioni certificate per atti personalissimi (es. querela) e documentare che la persona offesa ha effettivamente compreso e confermato il contenuto.
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