Sentenza n. 3292/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico al minore per l’a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l’integrazione scolastica del ragazzo diversamente abile; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\12\2025: a) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuiscono al minore n. 12,30 ore settimanali a fronte delle 40 ore di frequenza complessiva, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 5.12.2025; b) del verbale n. -OMISSIS- nella parte in cui, pur riconoscendosi la connotazione di gravità al minore, sono state attribuite 12,30 ore di sostegno scolastico, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 5.12.2025; c) della nota prot. -OMISSIS-, depositata il 5.12.2025, con cui il Dirigente dell’Istituto Scolastico resistente attesta che: “… tenuto conto delle indicazioni dell’UMD dell’ASL NA3 sud, dei profili dinamico funzionali degli alunni e dei PEI del corrente anno scolastico, in via di formalizzazione, lo scrivente Dirigente Scolastico, insieme al GLI, ha effettuato la ripartizione delle risorse assegnate, per l’avvio dell’a.s. 2025/2026, attribuendo 12,30 h agli alunni beneficiari di L. 104/92 art. 3 c. 1 e 25 h agli alunni beneficiari di L. 104/92 art. 3 c.3. … Si precisa che ad oggi alla Scuola non è stata presentata alcuna diagnosi funzionale. Questa istituzione scolastica, in considerazione del rapporto n. docenti/n. alunni, ha destinato all’alunno in oggetto 12,30 h di sostegno settimanali, né potrebbe disporre diversamente, data la gravità degli altri alunni beneficiari di L. 104/92 art. 3 c. 3, destinatari delle 25 h settimanali, in base al criterio sopra esposto …”; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno e PEI dell’anno scolastico 2025-2026, con attribuzione di 12,30 ore settimanali a fronte dell’orario scolastico complessivo
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione scolastica aveva assegnato al minore un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente rispetto alle sue esigenze e all’orario di frequenza. In particolare, con i motivi aggiunti è stato impugnato il PEI 2025-2026, che attribuiva 12,30 ore settimanali a fronte di 40 ore di frequenza, il verbale nel quale il minore era riconosciuto come persona con disabilità grave e la nota del dirigente scolastico che giustificava la ripartizione delle risorse sulla base del rapporto tra docenti e alunni, distinguendo tra beneficiari dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La ricorrente ha dedotto l’inadeguatezza della determinazione, l’assenza di motivazione individualizzata e la lesione del diritto del minore a un sostegno commisurato alle sue effettive esigenze, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico o, in subordine, per il numero di ore necessario alla piena integrazione. In sede cautelare il TAR aveva rilevato il fumus boni iuris e il periculum in mora, ordinando l’integrazione del PEI e l’assegnazione delle ore necessarie. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente aveva inoltre promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., accolto con nomina di un commissario ad acta. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione si era conformata ai provvedimenti giudiziari e aveva riesaminato le determinazioni impugnate, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e in assenza di contestazioni delle amministrazioni resistenti, l’amministrazione scolastica si era conformata ai provvedimenti cautelari e aveva riesaminato gli atti impugnati. Non è stata quindi adottata una pronuncia di merito sull’illegittimità originaria del PEI o sull’esatto numero di ore di sostegno spettanti al minore. Le spese di lite sono state poste solidalmente a carico delle amministrazioni scolastiche resistenti in applicazione della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 1.500, oltre accessori e rimborso secondo legge, e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 3, l. 104/1992
La posizione del minore è stata qualificata dall’amministrazione e dal giudice alla luce della certificazione di disabilità prevista dalla legge n. 104/1992; la distinzione tra comma 1 e comma 3 è stata utilizzata dall’istituto scolastico per la ripartizione delle ore, ma il giudice ha richiesto una determinazione individualizzata e conforme alle esigenze di integrazione.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo; il TAR ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione ai provvedimenti cautelari e ne ha ordinato l’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
È stato applicato per la nomina del commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell’esecuzione delle pronunce.
art. 97 Cost.
È richiamato a fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di cooperare lealmente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato l’attribuzione delle spese al difensore della ricorrente che ne aveva dichiarato l’anticipo.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione scolastica assegna le ore di sostegno, la determinazione deve essere riferita alle concrete esigenze individuali dell’alunno e non può essere giustificata soltanto mediante criteri generali di ripartizione delle risorse o mediante il rapporto numerico tra docenti e alunni.
- L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione effettiva e tempestiva ai provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, cooperando lealmente alla realizzazione del risultato concreto riconosciuto alla parte; l’inerzia o l’adempimento inesatto può essere fatto valere con il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza a un provvedimento cautelare, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione riesamina e sostituisce gli atti impugnati conformandosi alla tutela giudiziaria richiesta, e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito l’illegittimità originaria degli atti.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base delle questioni dedotte e dell’evoluzione processuale.
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