Sentenza del 03/02/2017 n. 2906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria relativa a quattro cartelle di pagamento. Ha dedotto, da un lato, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sostenendo che il contribuente avesse introdotto tardivamente la questione dell'errore scusabile nel pagamento della seconda rata del condono e che la notifica di una cartella non fosse stata contestata. Dall'altro lato, ha sostenuto che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, il condono richiedesse il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, sicché il versamento effettuato oltre il termine originario avrebbe dovuto determinare l'inefficacia della sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, rilevando che la dedotta non contestazione della notifica non era stata adeguatamente dimostrata e che la deduzione dell'errore scusabile costituiva una difesa, non una domanda nuova soggetta al divieto di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre riconosciuto che il pagamento della seconda rata, effettuato il 19 aprile 2004, poteva beneficiare della proroga del termine sino al 18 aprile 2005, anche se la prima rata era stata pagata prima del 25 giugno 2003. Pertanto il condono ex art. 12 della L. n. 289 del 2002 è stato considerato efficace e l'iscrizione ipotecaria è rimasta priva di valido fondamento, anche perché per altre cartelle risultava l'estinzione del debito o lo sgravio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di nuove domande ed eccezioni in appello
La prospettazione dell'errore scusabile nel pagamento della rata è stata qualificata come mera difesa collegata a un tema già introdotto, non come domanda o eccezione nuova. Pertanto non è stata considerata preclusa.
Legge n. 289 del 2002, art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
La sanatoria richiede, in linea generale, l'integrale pagamento delle somme dovute; tuttavia, nel caso concreto, il pagamento è stato ritenuto tempestivo perché effettuato entro il termine prorogato applicabile.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla Legge n. 212 del 2003
Differimento dei termini relativi ai versamenti per la definizione degli obblighi tributari
La disposizione deve essere interpretata in modo da non penalizzare i contribuenti che avevano pagato la prima rata prima della sua entrata in vigore.
D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)
Proroga del termine di pagamento della seconda rata dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005
La proroga opera anche per i contribuenti che avevano già versato la prima rata prima del 25 giugno 2003, quando tale versamento non aveva estinto integralmente l'obbligo ma costituiva solo una rata del condono.
Codice di procedura civile, art. 348, comma 4
Correzione della motivazione quando il dispositivo è conforme a diritto
La Cassazione ha mantenuto fermo il dispositivo della sentenza impugnata, correggendo la motivazione giuridica relativa alla tempestività del pagamento.
Massime di principio
- Nel condono previsto dall'art. 12 della L. n. 289 del 2002, il pagamento integrale delle somme è normalmente necessario; tuttavia, per stabilire la tempestività delle rate occorre considerare tutte le proroghe e i differimenti normativi applicabili.
- Una proroga non deve essere interpretata in modo da creare un trattamento irragionevolmente deteriore per chi ha pagato la prima rata prima dell'entrata in vigore della norma di differimento, se il pagamento non era estintivo dell'intero obbligo.
- La buona fede o l'errore scusabile possono essere dedotti come argomenti difensivi quando il tema della validità del condono è già parte della controversia; ciò non equivale necessariamente a introdurre una domanda nuova.
- In una controversia sull'iscrizione ipotecaria, l'Amministrazione o il concessionario devono dimostrare adeguatamente l'esistenza, la notifica e la persistente debenza delle cartelle poste a fondamento della garanzia; gli estratti di ruolo possono non essere sufficienti quando sia contestata la prova della cartella o della sua notifica.
- Se il debito fiscale risulta estinto mediante condono, pagamento o sgravio, l'iscrizione ipotecaria fondata su quel debito può essere contestata e deve essere rimossa, in quanto viene meno il credito garantito.
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