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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

CARTELLA DI PAGAMENTO Notificazione ai sensi dell'art.60 DPR n.600/73 - Ulteriori adempimenti - Avviso al destinatario a mezzo raccomandata - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, sostenendo che, anche nel procedimento previsto dall'art. 60 del DPR n. 600/1973, fosse necessario inviare al destinatario una raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. quando l'atto viene consegnato al portiere o a un vicino di casa.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, quando la cartella di pagamento viene notificata mediante il procedimento speciale previsto dall'art. 60 del DPR n. 600/1973, non è richiesto l'ulteriore invio di una raccomandata informativa al destinatario. Tale adempimento è previsto dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. per specifiche modalità di consegna, come quella al portiere o al vicino di casa, ma non si applica alla procedura disciplinata dall'art. 60 del DPR n. 600/1973.

Norme richiamate

  • Art. 60 del DPR n. 600/1973

    Notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari

    La procedura speciale di notificazione degli atti tributari prevista da questa norma non richiede, oltre agli adempimenti espressamente stabiliti, l'invio di una raccomandata informativa al destinatario.

  • Art. 139, quarto comma, c.p.c.

    Se la copia è consegnata al portiere o a un vicino di casa, l'ufficiale giudiziario ne dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.

    L'obbligo della raccomandata informativa riguarda la notificazione eseguita con consegna al portiere o al vicino di casa secondo la disciplina ordinaria del codice di procedura civile e non è automaticamente estensibile alla procedura speciale tributaria dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.

Massime di principio

  • Per valutare la validità della notificazione di un atto tributario occorre applicare anzitutto la disciplina speciale prevista per quel tipo di atto, senza estendere automaticamente gli adempimenti stabiliti dal codice di procedura civile per modalità di notificazione diverse.
  • L'assenza di una raccomandata informativa non determina di per sé l'invalidità della notificazione di una cartella eseguita ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973, se sono stati rispettati gli adempimenti richiesti da tale norma.
  • Gli obblighi aggiuntivi previsti dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. sono collegati alla specifica consegna dell'atto al portiere o al vicino di casa e non possono essere applicati automaticamente a ogni forma di notificazione tributaria.
  • In una controversia sulla notificazione è essenziale individuare la procedura concretamente utilizzata, verificare gli adempimenti espressamente previsti dalla relativa norma e distinguere tra eventuali irregolarità formali e concreta lesione del diritto di difesa.

Testo integrale

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