Cassazione Civile, Sentenza n. 13004/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva ritenuto applicabili a Guerrini, in qualità di legale rappresentante della Icer s.r.l., le sanzioni tributarie per maggiori IRES, IVA e IRAP per l'anno 2005. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003) che, secondo la difesa, escluderebbe l'applicabilità delle sanzioni personali a carico del legale rappresentante, e invocava inoltre l'efficacia riflessa di un precedente giudicato favorevole ad altra persona (sentenza Cass. n. 4775/2016 relativa a Giovanni Calabria). Il motivo di cassazione era formulato anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione della norma citata.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha escluso l'applicabilità del giudicato esterno riflesso richiamato dal ricorrente, ritenendo che la pronuncia precedente su Calabria riguardasse fatti costitutivi differenti e non configurasse una relazione di pregiudizialita' giuridica tale da estendere gli effetti del giudicato al presente caso. Quanto alla responsabilita' per le sanzioni, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 7 del d.l. 269/2003 opera in via esclusiva solo quando la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della societa' dotata di personalita' giuridica; se invece il rappresentante ha utilizzato la societa' come schermo per il proprio interesse personale (societa' fittizia o cartiera, senza consistenza economica, sede reale, con costi e crediti fittizi), viene meno la ratio della deroga e la sanzione puo' essere irrogata a carico della persona fisica. Nel caso di specie il giudice di gravame aveva accertato la natura fittizia della Icer s.r.l., giustificando l'imputazione delle sanzioni a Guerrini. La Corte ha quindi respinto il ricorso e non ha disposto condanna alle spese procedendo con annotazione relativa al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.l. n. 269/2003, art. 7 (convertito con legge n. 326/2003)
Introduce il principio della riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie in deroga al principio della responsabilita' personale; tuttavia la Corte interpreta la norma nel senso che essa vale solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della societa' dotata di personalita' giuridica; se la persona ha agito per il proprio esclusivo vantaggio usando la societa' come schermo, la deroga non si applica e la sanzione puo' colpire la persona fisica.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 2, comma 2
Principio generale della responsabilita' personale dell'autore della violazione relativamente alle sanzioni amministrative tributarie; la norma e' posto come riferimento rispetto alla deroga introdotta dall'art. 7 d.l. 269/2003.
Prevedeva la responsabilita' solidale delle societa' nel cui interesse aveva agito la persona fisica; l'art. 7 del d.l. 269/2003 opera in deroga a tale regime, ma solo se ricorrono le condizioni previste (interesse/beneficio della societa').
Principio secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa e non vincola i terzi, salvo le eccezioni giurisprudenziali della efficacia riflessa quando sussista una relazione di dipendenza giuridica tra i rapporti.
Richiamato a titolo di principio sulle obbligazioni solidali, come ipotesi legislativa in cui effetti verso terzi possono essere previsti espressamente dalla legge; distingue i casi in cui il giudicato puo' espandersi per legge a terzi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma processuale che disciplina il contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- L'efficacia riflessa del giudicato verso terzi opera solo quando esiste una reale relazione di dipendenza giuridica tra la situazione decisa e la situazione del terzo; sentenze favorevoli a soggetti diversi non vincolano automaticamente altri soggetti coinvolti in contestazioni simili se i fatti costitutivi sono diversi.
- L'art. 7 del d.l. 269/2003, che tende a riferire le sanzioni amministrative all'ente, si applica solo se l'autore materiale della violazione ha agito nell'interesse e a beneficio effettivo della societa' dotata di personalita' giuridica; in caso di uso della societa' come schermo per interessi personali, la responsabilita' personale del rappresentante puo' essere ripristinata.
- Indicatori fattuali che possono giustificare l'imputazione delle sanzioni alla persona fisica: societa' priva di consistenza economica, assenza di sede effettiva, mancanza di beni strumentali, esposizione di costi e crediti fittizi, funzionamento come 'cartiera'.
- Attenzione processuale: impugnando soltanto alcuni capi della sentenza di primo grado si possono rendere definitivi gli altri accertamenti (accertamento divenuto definitivo quando non impugnato); per evitare effetti pregiudizievoli e' opportuno valutare di impugnare integralmente la pronuncia se si contesta anche la fondatezza dell'accertamento.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene raccogliere e documentare elementi che dimostrino l'autonomia e la reale funzionalita' della societa' rispetto all'interesse personale del rappresentante, o viceversa per l'Amministrazione -> evidenze della fittizieta' societaria.
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