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Ordinanza

Ordinanza n. 1155/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che, al punto 10 della sentenza n. 986/2026, la data «19 giugno 2013» sia sostituita con «19 giugno 2016». Ha dato mandato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. L’ordinanza non ridiscute il merito del diritto all’indennità, già deciso con la sentenza, e non contiene una statuizione sulle spese.

TAR Sardegna, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza del TAR Sardegna 29 giugno 2026, n. 986, relativa alla data di trasferimento di uno dei ricorrenti; il giudizio originario aveva a oggetto il silenzio sull’istanza di attribuzione dell’indennità di trasferimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio originario i militari avevano impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 14 giugno 2024 per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 in relazione ai trasferimenti d’autorità conseguenti alla soppressione del Distaccamento di Elmas, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’indennità e agli interessi legali e alla rivalutazione. Dopo la sentenza n. 986 del 29 giugno 2026, che aveva accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, uno dei ricorrenti ha chiesto la correzione dell’errore materiale relativo alla propria data di trasferimento: la sentenza riportava il 19 giugno 2013 anziché il 19 giugno 2016, come risultava dai telegrammi di trasferimento del 13 e del 28 giugno 2016.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) Dispone l’accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza 29 giugno 2026, n. 986, nei sensi di cui motivazione, dando mandato alla Segreteria di provvedere alle annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.

    Accolta l’istanza di correzione, la Segreteria deve procedere alle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • È correggibile come errore materiale l’indicazione della data di trasferimento contenuta in una sentenza quando dagli atti documentali richiamati risulti inequivocabilmente la data corretta; la correzione può essere disposta sostituendo la data errata nel punto della sentenza in cui compare.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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