Sentenza n. 16117/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, e del 6 ottobre 2022, recante linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano; impugnati anche atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i decreti che certificavano il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e dettavano le linee guida per il ripiano, nella parte in cui ponevano a carico dei fornitori quote del superamento pari, complessivamente, al 40% per il 2015, al 45% per il 2016 e al 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ripartite tra le imprese in proporzione all’incidenza del rispettivo fatturato sulla spesa regionale o provinciale. Ha dedotto l’illegittimità degli atti e chiesto, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, del d.l. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. 115/2022 per asserito contrasto con gli artt. 3, 9, 32, 41 e 97 Cost.; in subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in relazione alla compatibilità della disciplina del payback con il diritto dell’Unione. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, e di aver versato alle amministrazioni che ne avevano fatto richiesta il 25% degli importi di ripiano, dichiarando così venuto meno il proprio interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità né le richieste di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio alla Corte di giustizia. Ha respinto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere: dagli atti non risultava che le amministrazioni locali avessero accertato l’effettivo pagamento delle somme ridotte ai sensi dell’art. 7 del d.l. 95/2025. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l’adesione al meccanismo agevolato e la dichiarazione della ricorrente incidessero sull’interesse alla decisione, senza comprovare i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che le amministrazioni locali abbiano accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Lommar degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
La sopravvenuta adesione al pagamento agevolato e la dichiarazione della ricorrente di aver versato la quota ridotta determinano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; in assenza dell’accertamento amministrativo dell’effettivo versamento, non ricorrono invece i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del gravame in relazione al non aver le amministrazioni locali attestato l’avvenuto effettivo versamento da parte di Lommar della quota ridotta.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità connessa alla mancata attestazione dell’effettivo pagamento della quota ridotta, prima di decidere la causa su tale profilo.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che, in seguito all’adesione a un meccanismo agevolato sopravvenuto, è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla sola base della dichiarazione del ricorrente di avere effettuato un pagamento agevolato, se non risulta agli atti l’accertamento amministrativo dell’effettivo versamento richiesto dalla disciplina applicabile.
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