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Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 25 luglio 2023, recante la comunicazione dell’esito della valutazione della Commissione di avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, la quale, con verbale del 12 luglio 2023, ha giudicato il ricorrente non idoneo all’avanzamento; - di qualsiasi atto amministrativo presupposto, preliminare, connesso e conseguente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2023: - del decreto di promozione relativo all’aliquota del 31 dicembre 2022 n. atto SIPAD 4295 del 2023, in data 3 agosto 2023; - del quadro di avanzamento ad anzianità dei marescialli ordinari compresi nell’aliquota 31 dicembre 2022, datato 13 luglio 2023; - di qualsiasi atto amministrativo presupposto, preliminare, connesso o conseguente; e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento nel quadro di avanzamento dei marescialli ordinari, aliquota del 31 dicembre 2022, e dunque nella graduatoria, con attribuzione del grado di maresciallo capo, con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202314458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di maresciallo capo, nonché, con motivi aggiunti, decreto di promozione e quadro di avanzamento relativi all'aliquota del 31 dicembre 2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, inserito nell'aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2022, era stato giudicato non idoneo dalla Commissione di valutazione e avanzamento sulla base del riferimento a una condotta censurata disciplinarmente, consistente in una sanzione di corpo di cinque giorni di consegna semplice inflitta nel 2019. Deduceva, con il primo motivo, violazione del d.lgs. 66/2010, sostenendo che gli effetti della sanzione erano cessati ai sensi dell'art. 1369 COM, in forza di una determinazione intervenuta il 26 luglio 2023, e che la sanzione non avrebbe quindi potuto precludere l'avanzamento. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per carenza, apparenza e insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, illogicità, irrazionalità e sviamento, lamentando che la Commissione avesse fondato il giudizio esclusivamente e genericamente sull'episodio disciplinare del 2019, senza considerare l'intero percorso di carriera, la condotta successiva e il positivo giudizio espresso dalla stessa Amministrazione nel procedimento di cessazione degli effetti della sanzione. Con motivi aggiunti impugnava inoltre il decreto di promozione degli altri militari e il quadro di avanzamento, chiedendo l'accertamento del diritto all'inserimento nel quadro e all'attribuzione del grado superiore.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente confermato la propria competenza territoriale, ritenendo che gli effetti della procedura di avanzamento incidessero sull'organizzazione nazionale dell'Arma dei Carabinieri. Ha ritenuto irricevibili e comunque inammissibili i motivi aggiunti: la pubblicazione del decreto di promozione era idonea a far decorrere il termine di impugnazione e, per l'impugnazione del decreto di nomina, sarebbe stata necessaria la notifica ad almeno un controinteressato; la notifica per pubblici proclami non poteva sostituire tale adempimento, non essendo dimostrata una difficoltà legata al numero dei destinatari. Tali vizi, tuttavia, non hanno fatto venir meno l'interesse alla domanda principale contro il giudizio di non idoneità. Il ricorso introduttivo è stato accolto limitatamente al secondo motivo. Il TAR ha escluso che la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare impedisse all'Amministrazione di valutare i fatti storici posti alla base della sanzione; pertanto il ritardo della determinazione ex art. 1369 COM non era decisivo. Ha però ritenuto illegittima la motivazione del giudizio di non idoneità, perché basata sul generico ed esclusivo richiamo a una pregressa sanzione disciplinare, senza collocare l'episodio nell'intero percorso di carriera richiesto dall'art. 1032, comma 4, COM, senza considerare la condotta successiva e il positivo apprezzamento espresso nel procedimento di cessazione degli effetti della sanzione e senza distinguere tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato. La formula utilizzata rischiava quindi di introdurre un automatismo espulsivo non previsto dalla legge. Sono state annullate le determinazioni di inidoneità nei limiti dell'interesse del ricorrente, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione. Il ricorrente non ha ottenuto l'automatico riconoscimento del diritto alla promozione. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese del ricorso, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori; nessuna utilità è stata riconosciuta ai motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 1032, comma 4, d.lgs. 66/2010

    Il giudizio di idoneità all'avanzamento deve considerare l'intero percorso di carriera del militare, collocando i singoli episodi disciplinari nel complessivo quadro valutativo.

  • art. 1051, comma 2, lett. b), d.lgs. 66/2010

    Tra le cause che impediscono l'inclusione nell'aliquota di avanzamento rientra la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato; la disposizione evidenzia la diversa rilevanza, ai fini dell'avanzamento, delle sanzioni di stato rispetto alle sanzioni di corpo.

  • art. 1056, comma 1, d.lgs. 66/2010

    L'avanzamento considerato avviene a ruolo aperto e non a scelta, senza una competizione tra i pari grado né un numero massimo di promossi; la posizione è determinata secondo l'anzianità di ruolo.

  • art. 1369 d.lgs. 66/2010

    La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare non impedisce all'Amministrazione di valutare, nel giudizio di avanzamento, i fatti storici che ne costituivano il presupposto.

  • art. 41 c.p.a.

    La notifica per pubblici proclami presuppone una difficoltà connessa al numero dei destinatari e non sostituisce, nell'impugnazione di un atto rivolto a una graduatoria, l'ordinaria diligente notifica ad almeno un controinteressato quando questi sia individuabile.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare militare non rende automaticamente irrilevanti i fatti storici che ne costituivano il presupposto: tali fatti possono essere considerati nel giudizio di avanzamento, purché siano valutati nell'ambito di una motivazione complessiva e non come automatica causa di inidoneità.
  • Il giudizio di idoneità all'avanzamento deve esaminare l'intero percorso di carriera del militare e motivare specificamente il peso attribuito a un episodio disciplinare, considerando la sua epoca, il concreto disvalore, la condotta successiva e la distinzione tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.
  • È illegittimo fondare il giudizio di non idoneità all'avanzamento sul generico ed esclusivo richiamo alla presenza di una sanzione disciplinare, senza esplicitare perché i fatti sottostanti siano incompatibili con l'assunzione del grado superiore nel complessivo sviluppo professionale dell'interessato.
  • Nelle procedure di avanzamento a ruolo aperto, nelle quali non vi è una graduatoria comparativa né un numero massimo di promossi e la collocazione segue automaticamente l'anzianità di ruolo, i militari promossi nella medesima aliquota non sono controinteressati rispetto all'impugnazione della sola non idoneità di un candidato, salvo che il ricorso contesti radicalmente l'intera procedura o i criteri comuni di valutazione.
  • L'invalidità o l'inammissibilità dei motivi aggiunti diretti contro il decreto di promozione degli altri candidati non elimina l'interesse a impugnare autonomamente il giudizio di non idoneità, quando l'eventuale annullamento di quest'ultimo possa condurre alla riedizione della valutazione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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