Cassazione Penale, Sentenza n. 18990/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (artt. 110 e 642, secondo comma, c.p.) commesso il 10/09/2019. Il motivo unico dedotto è l'erroneo calcolo del termine di prescrizione da parte della Corte territoriale: il PG sostiene che il termine base di sei anni, relativi al reato contestato, è stato prorogato da eventi interruttivi e dalle modifiche normative (art. 159, comma 2, n. 1 c.p., come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103) applicabili ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con conseguente scadenza della prescrizione non prima del 10/09/2028.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per cassazione del Procuratore Generale, constatando l'errore di calcolo della Corte d'Appello. Ha precisato che il termine di prescrizione per il reato commesso il 10/09/2019 è di sei anni e va poi prorogato per gli eventi interruttivi verificati e, in applicazione dell'art. 159, comma 2, n. 1 c.p. nel testo introdotto dalla L. 23/6/2017 n. 103 (applicabile ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019), di ulteriori 1 anno e 6 mesi. Alla luce di ciò la prescrizione scade il 10/09/2028. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste.
Norme richiamate
articolo usato per la regia della concorso di persone nel reato; indica che il reato contestato è stato commesso in concorso con altri (collegamento fattuale con art. 642 c.p.).
art. 642, secondo comma, cod. pen.
norma sostanziale che disciplina il reato contestato (specifica della fattispecie di reato cui si riferisce il calcolo della prescrizione).
disposizioni sul termine di prescrizione: la sentenza richiama la necessità di applicare correttamente i termini di durata della prescrizione previsti dal codice penale nella determinazione della data di estinzione del reato.
art. 159, comma 2, n. 1 cod. pen.
norma rilevante per la proroga del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi; nella versione introdotta dalla L. 23/06/2017 n. 103 produce una ulteriore estensione del termine, applicabile ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, determinando la proroga temporale considerata dalla Cassazione.
ha modificato l'art. 159 c.p. (tra le altre disposizioni), comportando un aumento del termine di prescrizione applicabile in presenza di particolari eventi interruttivi; tale modifica è stata ritenuta applicabile ai reati commessi nel periodo indicato.
L. 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
richiamata nella sentenza per precisare che l'applicazione della modifica introdotta dalla L. 103/2017 resta pertinente anche dopo l'intervento del 2021 con riferimento ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019.
Sez. Unite, pronuncia Polichetti (informazione provvisoria n. 19/24)
richiama l'orientamento delle Sezioni Unite che conferma l'applicabilità delle modifiche normative (L. 103/2017) ai fatti commessi nel periodo indicato e la relativa modalità di calcolo della prescrizione; la Cassazione si è avvalsa di tale indirizzo, sebbene la decisione non fosse ancora depositata integralmente.
Massime di principio
- Quando si calcola la prescrizione bisogna partire dalla data del fatto, aggiungere il termine di prescrizione previsto per la fattispecie e poi valutare le eventuali proroghe dovute a eventi interruttivi o a modifiche normative intervenute nel periodo rilevante.
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 è necessario verificare l'applicabilità delle modifiche introdotte dalla L. 23/6/2017 n. 103 all'art. 159 c.p., che possono comportare un allungamento del termine prescrizionale.
- Le successive modifiche legislative (es. L. 27/11/2021 n. 134) non escludono retroattivamente l'applicazione degli allungamenti già previsti per il periodo 2017-2019; occorre verificare caso per caso l'ambito temporale di applicazione delle norme.
- Eventi interruttivi del termine (es. atti interruttivi della prescrizione) devono essere documentati e computati attentamente: possono comportare proroghe significative che incidono sulla scadenza effettiva della prescrizione.
- In caso di dubbio interpretativo significativo o di errori nel calcolo della prescrizione la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio; pertanto è strategico, in sede di impugnazione, far emergere errori di calcolo o interpretazione normativa.
- Per tutela difensiva è opportuno verificare sempre sia la normativa sostanziale che quella processuale applicabile al periodo del fatto e considerare gli orientamenti delle Sezioni Unite quando rilevanti.
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