Sentenza del 20/02/2017 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento - IRPEF-IVA-IRAP - Reddito d'impresa - Determinazione imponibile - Disciplina applicabile - Attribuzione del potere di firma al funzionario sottoscrittore - Ammissibilità - Condizioni - Ricostruzione dei ricavi - Contraddittorio preventivo - Configurabilità - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda la validità degli avvisi di accertamento sotto due profili principali: da un lato, la legittimazione del funzionario che li ha sottoscritti, alla luce dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; dall'altro, la ricostruzione dei ricavi e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. La sottoscrizione è valida se effettuata dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega di firma, anche se privo di qualifica dirigenziale, purché la delega indichi le ragioni, la durata e il nominativo del delegato. Quanto al contraddittorio, l'obbligo riguarda normalmente gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, mentre non opera, salvo specifiche disposizioni, per le verifiche cosiddette "a tavolino". Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
La decisione
Il principio affermato è che l'atto di accertamento non è nullo per il solo fatto che il sottoscrittore non abbia qualifica dirigenziale. È però necessaria una delega di firma specifica, contenente le cause della delega, il periodo di validità e l'individuazione nominativa del funzionario delegato. Inoltre, il mancato contraddittorio preventivo non invalida automaticamente gli accertamenti svolti a tavolino per i tributi non armonizzati, mentre può rilevare per l'IVA, quale tributo armonizzato, se il contribuente dimostra quali concrete argomentazioni avrebbe presentato in sede preventiva. Dal testo non risulta indicato l'esito concreto del giudizio né una pronuncia espressa di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L'atto deve essere sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o da "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".
La norma non richiede che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia qualifica dirigenziale. La delega deve tuttavia essere specifica e indicare le ragioni, la durata e il nominativo del soggetto delegato.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Obbligo del contraddittorio preventivo dopo accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera per gli accertamenti conseguenti a verifiche svolte nei locali del contribuente; non si applica generalmente alle verifiche a tavolino, salvo che una specifica norma lo preveda.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
La declaratoria di illegittimità delle nomine dirigenziali prive di concorso non comporta automaticamente la nullità degli atti sottoscritti da funzionari che esercitavano legittimamente le funzioni di capo ufficio o disponevano di una valida delega di firma.
Giurisprudenza Cassazione civile, sentenze nn. 22880, 22803 e 22810 del 2015
Gli atti dell'Agenzia delle Entrate sono validi se sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega di firma conforme ai requisiti richiesti.
Massime di principio
- La mancanza della qualifica dirigenziale del sottoscrittore non determina da sola la nullità dell'avviso: occorre verificare il ruolo concretamente ricoperto e l'esistenza di una delega di firma valida.
- Una delega generica, priva dell'indicazione del nominativo del delegato, della durata o delle ragioni che la giustificano, può essere contestata per difetto di potere di sottoscrizione.
- Il contraddittorio preventivo è normalmente obbligatorio quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali dell'impresa o del professionista.
- Per le verifiche a tavolino relative a tributi non armonizzati, il contraddittorio non è generalmente obbligatorio se non previsto da una specifica disposizione.
- Per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente deve indicare concretamente quali osservazioni, documenti o difese avrebbe potuto presentare se fosse stato ascoltato prima dell'emissione dell'atto.
- La contestazione del contraddittorio deve quindi essere accompagnata dalla dimostrazione di una concreta utilità difensiva, non potendo basarsi sulla sola violazione formale della procedura.
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