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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29123/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del tribunale che aveva posto a carico della società il compenso dei curatori del fallimento. Dopo che il fallimento era stato revocato con sentenza passata in giudicato, la società proponeva reclamo contro il decreto di liquidazione, ma la corte d'appello lo dichiarava inammissibile per tardività. La società ricorrente ha quindi impugnato il decreto della corte territoriale deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla propria istanza di rimessione in termini, sostenendo di non aver mai ricevuto comunicazione o notificazione del decreto e di averne avuto notizia solo in occasione della richiesta di pagamento dei curatori. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 24 Cost., 26 l. fall. e 327 c.p.c., assumendo che il termine lungo di impugnazione non poteva decorrere senza conoscenza legale del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato. Il terzo motivo riguardava le spese del procedimento di merito ed è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati, perché la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo senza verificare se la società avesse avuto rituale comunicazione o notificazione del decreto e senza esaminare l'istanza di rimessione in termini, omettendo così di accertare se la parte fosse stata posta in condizione di conoscere legalmente il procedimento. La Corte ha affermato che il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento solo se la parte soccombente ha partecipato al processo o, se contumace, ne abbia avuto legale conoscenza; in difetto opera la disciplina del secondo comma dell'art. 327 c.p.c. o comunque la rimessione in termini, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra un vizio della decisione impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa impone che la parte sia posta in condizione di conoscere legalmente il procedimento e di impugnare il provvedimento.

  • art. 26 l. fall.

    Il termine per reclamare decorre secondo un principio di definitività dei provvedimenti, ma non può prescindere dal rispetto del contraddittorio e dalla conoscenza legale del procedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento solo se la parte soccombente ha partecipato al processo o, se contumace, ne ha avuto legale conoscenza.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di legale conoscenza, opera la disciplina del secondo comma, richiamata come correttivo rispetto alla mera decorrenza del termine lungo.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro del motivo relativo alla nullità per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento solo quando la parte soccombente abbia partecipato al processo oppure, se rimasta contumace, abbia comunque avuto legale conoscenza del procedimento che ha condotto alla decisione.
  • Se il provvedimento è stato emesso senza rituale comunicazione o notificazione alla parte interessata e senza che questa abbia avuto legale conoscenza del procedimento, non può dichiararsi la tardività dell'impugnazione senza verificare i presupposti della rimessione in termini o dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.
  • L'omesso esame dell'istanza di rimessione in termini, quando dedotta a fronte di una pretesa tardività dell'impugnazione, integra vizio della decisione per mancata considerazione di un fatto o di una domanda decisiva.
  • La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa impedisce che la definitività del provvedimento processuale sia affermata in assenza di una conoscenza legale effettiva del procedimento da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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