Sentenza del 02/03/2016 n. 4140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia sostenendo che il contribuente, avendo omesso il pagamento della seconda e della terza rata del condono IVA previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, fosse decaduto dal beneficio. Secondo l'Amministrazione, il pagamento della sola prima rata e la presentazione della dichiarazione integrativa non erano sufficienti a evitare il recupero del tributo e delle sanzioni. La Corte ha tuttavia fondato l'accoglimento su una diversa ragione, rilevata d'ufficio: l'art. 9-bis doveva essere disapplicato, limitatamente all'IVA, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, nella parte in cui prevedeva una rinuncia generale alle sanzioni per omesso o tardivo versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha quindi escluso il diritto della società all'estinzione della pretesa fiscale mediante il condono e ha confermato il recupero dell'IVA dovuta, con le relative conseguenze sanzionatorie. La società è stata condannata al pagamento di 10.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disposizione sul condono relativo ai ritardati o omessi versamenti, applicata dalla contribuente per ottenere l'estinzione della pretesa e lo sgravio delle sanzioni.
La Corte ha ritenuto che la norma, nella parte riguardante l'IVA e la rinuncia alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, dovesse essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
Previsioni di condono che comportavano una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA.
Sono state richiamate in quanto già ritenute incompatibili con la disciplina europea dell'IVA, per il loro effetto di rinuncia generalizzata all'accertamento e alla riscossione.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Obblighi degli Stati membri in materia di imposizione, accertamento e riscossione dell'IVA.
Le norme europee impongono agli Stati membri di assicurare la corretta riscossione dell'IVA e impediscono misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata al tributo o alle sanzioni necessarie a garantire l'adempimento.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Disciplina delle sanzioni per omesso o tardivo versamento dei tributi.
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento per l'applicazione delle sanzioni ordinarie in caso di mancato perfezionamento del condono.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È la disposizione processuale sulla quale l'Agenzia ha fondato il ricorso contro l'errata interpretazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Potere della Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha utilizzato tale potere per rigettare direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Un condono fiscale che richiede il pagamento rateale normalmente si perfeziona solo con il puntuale versamento di tutte le rate previste; il pagamento della prima rata, da solo, non garantisce necessariamente la conservazione del beneficio.
- In materia di IVA, le norme nazionali che prevedono una rinuncia generale o indiscriminata al tributo o alle sanzioni possono essere disapplicate dal giudice se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
- Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio il contrasto tra una norma interna e il diritto europeo direttamente applicabile, anche nel giudizio di cassazione e indipendentemente dalle preclusioni processuali interne.
- Le sanzioni IVA non hanno soltanto funzione punitiva, ma anche dissuasiva e di tutela della corretta riscossione; per questo non possono essere automaticamente azzerate da un condono nazionale incompatibile con gli obblighi europei.
- Quando viene disapplicata la norma che fonda il beneficio fiscale, il contribuente non può invocare il condono per estinguere la pretesa e resta soggetto al recupero del tributo e, ove previsto, alle sanzioni ordinarie.
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