Cassazione Civile, Sentenza n. 34779/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso nasce dall'impugnazione, a seguito dell'annullamento di un avviso di accertamento notificato alla società estera Lambo Time LLC, della rettifica del reddito del socio unico Pier Giovanni Venturini per utili extrabilancio riferiti al 2006. L'Agenzia contesta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile il suo appello per mancata specificità dei motivi (art. 53 d.lgs. 546/1992) e, nel merito, aveva ritenuto che l'acquiescenza dell'Ufficio rispetto all'atto notificato alla società avesse reso indimostrato il presunto conseguimento di utili da parte del socio. L'Amministrazione deduce inoltre omissione di motivazione e vizio nella valutazione delle presunzioni circa la distribuzione degli utili in presenza di base sociale ristretta (socio unico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo: ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della Commissione tributaria regionale, ritenendo che l'atto di appello dell'Agenzia conteneva elementi di specificità sufficienti per consentire il riesame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto inammissibili i secondi e terzi motivi perché la C.T.R., benché avesse dichiarato inammissibile l'appello, aveva comunque esaminato il merito 'ad abundantiam', rendendo privo di interesse l'impugnazione di quelle argomentazioni in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice di primo grado per nuovo esame in diversa composizione; liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il requisito di specificità dei motivi d'appello va interpretato in modo non formalistico: sono sufficienti l'indicazione dei punti contestati e le ragioni, anche sommarie, che giustificano la richiesta di riforma; la mancanza di particolare formalismo non comporta automaticamente l'inammissibilità se l'atto è interpretabile in modo inequivoco.
codice di procedura civile
Richiamato in tema di contenuto dell'impugnazione: l'atto deve indicare le doglianze e contenere, oltre alla parte volitiva, una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice; interpretato in senso sostanziale, non meramente formale.
codice di procedura civile
Norma sulla struttura dell'impugnazione (richiamata nella giurisprudenza collegata): conferma la nozione di devoluzione piena in appello e la necessità di individuare i punti contestati, senza richiedere forme sacramentali.
codice di procedura civile
Fondamento di ricorso per cassazione con riferimento a vizi di motivazione o violazioni di norme sul contenuto dell'impugnazione; qui utilizzato per denunciare errata applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e delle norme processuali richiamate.
codice di procedura civile
art. 112 e art. 132, n. 4
Richiamate in relazione al vizio di motivazione e alla presunta omissione di esame dei motivi; la Corte ha però ritenuto inammissibili i rilievi perché i giudici d'appello avevano comunque esaminato il merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sulle presunzioni in materia di distribuzione di utili extrabilancio; evocata dall'Amministrazione per sostenere l'onere probatorio a carico del socio unico, ma non decisa nel merito dalla Corte di legittimità per i motivi procedurali esposti.
codice civile
Richiamato in relazione all'onere della prova: l'Amministrazione sosteneva che, in presenza di socio unico, il contribuente deve provare la non distribuzione degli utili; la Corte di legittimità non ha invece deciso la questione sostanziale per ragioni processuali.
codice di procedura civile
Richiamato in ordine ai mezzi di prova e alla valutazione delle presunzioni; la questione di merito non è stata però risolta dalla Corte sul piano sostanziale.
disposizioni preliminari codice civile
art. 14 disp. prel. cod. civ.
Usata come principio ermeneutico: le norme che limitano l'accesso alla giustizia vanno interpretate restrittivamente; da qui la valutazione non formalistica del requisito di specificità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito di specificità dei motivi d'appello (art. 53 d.lgs. 546/1992) va interpretato in modo sostanziale: è sufficiente che l'atto indichi i punti della sentenza impugnata e le ragioni principali della censura, anche in forma sintetica, purché interpretabile in modo chiaro.
- Un'appello non deve rispettare un rigido formalismo tecnico: le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni possono integrarsi per ricavare la specificità delle doglianze.
- Se la corte d'appello dichiara l'appello inammissibile ma si pronuncia comunque sul merito 'ad abundantiam', la parte soccombente può ottenere la cassazione dell'atto per vizio procedurale relativo all'ammissione, ma avrà difficoltà a censurare in Cassazione le argomentazioni di merito sviluppate in forma 'ad abundantiam'.
- Quando l'accertamento contro la società venisse annullato, la valutazione dell'effetto di tale annullamento sulla posizione del socio va compiuta con attenzione: l'annullamento dell'atto societario può incidere sull'accertamento nei confronti del socio, e la decisione su questo punto richiede un esame di merito non eludibile per motivi processuali.
- Sulle presunzioni relative alla distribuzione di utili in presenza di base sociale ristretta (socio unico) grava attenzione sull'onere della prova: il giudice deve valutare se sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti e chi deve dimostrare l'eccezione; tuttavia la decisione su tale onere va rimessa al giudice di merito quando non definitivamente risolta per questioni procedurali.
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