Cassazione Penale, Ordinanza n. 28164/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna per furto in abitazione già pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. I motivi dedotti erano tre: 1) richiesta di derubricazione del fatto nella forma tentata, sostenendo che non vi fosse stata consumazione del reato; 2) censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva applicato il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, escludendo che nel caso concreto vi fosse stato un monitoraggio della persona offesa tale da impedire la consumazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità in ragione dell'abitualità della condotta. Quanto al terzo, ha reputato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice dia conto, in modo sufficiente, dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, nel caso concreto l'abitualità della condotta.
Massime di principio
- Nel furto, la consumazione si realizza quando l'agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo breve; non basta, per qualificare il fatto come tentato, la mera vigilanza successiva della persona offesa sull'azione furtiva se non impedisce tale disponibilità.
- La doglianza sulla natura tentata o consumata del furto è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa ove il giudice valorizzi l'abitualità della condotta; è sufficiente una motivazione che escluda uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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