Cassazione Penale, Sentenza n. 13165/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 03/12/2024 che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto del 12/12/2022 di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava: (i) l'erronea applicazione dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002 e la violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU (motivazione e competenza), perché l'opposizione avrebbe natura impugnatoria e la competenza decisionale apparterrebbe al giudice penale; (ii) l'erronea applicazione degli artt. 76 e 96 d.P.R. n.115/2002 e la carenza di motivazione, poiché l'ordinanza aveva fondato il rigetto sulla mancata allegazione di un certificato penale aggiornato e sulla mancata indicazione dei reati, senza valutare la specifica doglianza relativa alla apparente natura della motivazione sul superamento della soglia reddituale (assegno di mantenimento di €200); (iii) l'erroneo uso delle presunzioni civili (art. 2727 ss. c.c. e art.116 c.p.c.) per inferire l'insussistenza delle condizioni reddituali dalla sola circostanza del certificato penale e dal silenzio del richiedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato, in particolare sul secondo motivo che ha valore assorbente. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata è viziata per carenza di motivazione: il giudice non ha esaminato la doglianza centrale dell'opponente circa la apparente natura della motivazione sul superamento della soglia reddituale e ha fatto ricorso a argomentazioni diverse da quelle del primo giudice. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Taranto. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, quando la controversia è accessoria rispetto al processo penale, occorre rispettare le regole processuali proprie del rito penale (effetto devolutivo dell'impugnazione e divieto di reformatio in pejus).
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
"Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica"
La norma disciplina il procedimento di opposizione avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio; la Corte interpreta il procedimento come speciale e accessorio rispetto al processo principale, richiamando la necessità di coordinamento con le regole del processo penale quando la controversia è connessa al giudizio penale.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Norma richiamata per evidenziare il rinvio agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e alla natura sommaria del procedimento di liquidazione/oneri, con implicazioni sulla rapidità e sulle acquisizioni probatorie; non esclude però l'applicazione di principi processuali penali all'opposizione in materia di patrocinio se la questione è accessoria al processo penale.
artt. 76 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002
Riferiti al corretto accertamento dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ai requisiti documentali; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse erroneamente fondato il rigetto su carenze formali (mancato certificato penale aggiornato, mancata indicazione dei reati) senza esaminare la doglianza sostanziale sul superamento apparente della soglia reddituale.
art. 606 cod. proc. pen.
Citato nei motivi di ricorso (lett. b) e e)) come base per lamentare l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di cui alla lett. e) (carenza di motivazione).
art. 24 Cost. e art. 6 CEDU
Riferimenti costituzionali e convenzionali invocati dal ricorrente in tema di diritto alla difesa e giusto processo; la Corte prende atto delle garanzie inerenti al procedimento accessorio per la tutela dell'effettività della difesa.
artt. 2727 e ss. cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ.
Norme sulle presunzioni e l'onere della prova in ambito civile; la Corte ha censurato l'uso improprio di presunzioni civili per inferire, senza adeguata giustificazione, l'insussistenza delle condizioni reddituali necessarie per il patrocinio.
art. 702-bis e ss. cod. proc. civ. (richiamati)
Richiamati quale quadro procedurale per le controversie sommarie in materia di onorari/liquidazioni, confermando la tendenza alla rapidità e alla limitata istruttoria ma senza comprimere i diritti difensivi quando la questione è accessoria al penale.
Massime di principio
- L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va decisa tenendo conto della natura accessoria del procedimento rispetto al processo principale: se l'istanza è connessa al processo penale, devono essere rispettati i principi processuali penali (effetto devolutivo dell'impugnazione e divieto di reformatio in pejus).
- Il giudice che decide l'opposizione deve valutare espressamente e specificamente le doglianze effettivamente proposte dall'opponente; l'omesso esame della questione centrale determina vizio di motivazione annullabile in cassazione.
- Non è ammissibile rigettare l'opposizione sulla base di motivazioni diverse da quelle addotte dal primo giudice: il divieto di introdurre nuovi motivi che peggiorino la posizione dell'opponente deve essere rispettato.
- Le deduzioni in ordine alla situazione reddituale e alla sussistenza dei presupposti per il patrocinio non possono essere ricavate da presunzioni civili o da mere omissioni del richiedente senza idonea prova e adeguata motivazione.
- Se il provvedimento impugnato è viziato per carenza di motivazione o per applicazione errata della normativa, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame del giudice di merito.
- In prospettive pratiche, il ricorrente che impugna un rigetto di patrocinio dovrebbe: allegare documentazione aggiornata (es. certificato penale quando rilevante), indicare chiaramente i reati/procedimenti rilevanti e formulare espressamente le doglianze sulla motivazione sostanziale (es. apparenza vs. realtà del superamento della soglia reddituale).
- Il giudice di merito, civile o penale che sia, deve evitare di sostituire le proprie argomentazioni a quelle del primo giudice senza affrontare direttamente le critiche mosse dall'opponente.
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