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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29173/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente

La controversia

Il testo non contiene la sentenza di merito, ma un provvedimento della Corte di cassazione che corregge un errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza del 22 maggio 2026, relativo al ricorso n. 8626 di un imputato anonimo. Dal contesto emerge che, con precedente decisione, era stato disposto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Perugia del 19 settembre 2025 con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al trattamento sanzionatorio per i residui reati indicati ai capi B) e C). L'errore riguardava l'indicazione del giudice di rinvio: nel dispositivo era stata scritta la "Corte di appello di Perugia" come "altra sezione", ma poiché la Corte di appello di Perugia ha un'unica sezione penale, la Cassazione corregge il dispositivo precisando che la causa va rinviata "alla Corte di appello di Firenze". Non risultano dal testo i motivi del ricorso originario né il contenuto sostanziale delle doglianze, se non il fatto che l'annullamento con rinvio riguardava solo il trattamento sanzionatorio dei residui reati di cui ai capi B) e C).

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza del 22 maggio 2026: dove era scritto "ad altra sezione della Corte di appello di Perugia" deve leggersi e intendersi "alla Corte di appello di Firenze". Viene inoltre disposto l'invio alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Il provvedimento non modifica il merito della precedente decisione di annullamento con rinvio, ma si limita a rettificarne il luogo/giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    omettendo le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione

    richiamato per prescrivere l'oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento destinato alla diffusione.

Massime di principio

  • Quando nel dispositivo di una decisione è presente un mero errore materiale sull'indicazione del giudice di rinvio, la Corte può disporne la correzione senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche se l'inesattezza riguarda l'indicazione della sede o della sezione del giudice di rinvio, purché dal contesto risulti univocamente il giudice effettivamente competente.
  • Il provvedimento di correzione dell'errore materiale non riapre il giudizio di legittimità né altera l'annullamento con rinvio già pronunciato, ma ne ripristina la corretta formulazione testuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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