Sentenza del 03/07/2015 n. 13725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, ILOR, contributo SSN per gli anni 1995-1997 e ritenute alla fonte IRPEF per gli ultimi due anni. I motivi riguardavano, principalmente, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente o insufficiente, nonché l’omessa valutazione degli elementi presuntivi e documentali che, secondo l’Ufficio, dimostravano la riconducibilità al contribuente delle attività di più società e la corretta applicazione dell’accertamento presuntivo previsto dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR perché si era limitata a richiamare per relationem la decisione di primo grado, senza illustrare le critiche dell’Agenzia delle Entrate, le ragioni del loro rigetto e gli elementi istruttori esaminati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; la mancanza o l’apparenza della motivazione può determinarne la nullità.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza e all’omesso o insufficiente esame di fatti decisivi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
Impongono alla sentenza tributaria di esporre lo svolgimento del processo, le richieste delle parti e una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, anche in grado d’appello.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede che la motivazione individui in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto della decisione; il semplice richiamo alla sentenza impugnata non è sufficiente se non dimostra l’esame delle censure d’appello.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Disciplina l’accertamento induttivo o presuntivo dei redditi, consentendo all’Amministrazione finanziaria di fondare la rettifica anche su presunzioni, purché la decisione giudiziale valuti adeguatamente gli elementi posti a base dell’accertamento.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull’onere della prova. La questione dell’eventuale inversione dell’onere probatorio non è stata definitivamente esaminata, perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello non può limitarsi ad aderire genericamente alla decisione di primo grado: deve esaminare le specifiche censure proposte e spiegare perché le ritiene infondate.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il richiamo è puntuale, consente di individuare le ragioni della decisione e dimostra che il giudice ha valutato le contestazioni del gravame.
- L’omessa valutazione di documenti, presunzioni o argomenti decisivi può comportare la nullità della sentenza per motivazione apparente, anche se tali elementi sono stati prodotti nel giudizio d’appello.
- Quando la cassazione rileva un vizio processuale della motivazione, può cassare la sentenza e rinviare la causa senza decidere definitivamente sul merito dell’accertamento fiscale.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice dovrà esaminare effettivamente gli elementi presuntivi e documentali dell’Amministrazione e le difese del contribuente, fornendo una motivazione autonoma, completa e verificabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2968 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2981 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2983 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →