Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza di assoluzione sostenendo che i giudici di merito avrebbero travisato le prove e omesso di valutare documenti e deposizioni (in particolare quelle del legale rappresentante Pincin e della dipendente Paoletti) che dimostrerebbero la proprietà materiale degli occhiali in capo alla Foval. Contesta inoltre l'applicazione, da parte della Corte di merito, della qualificazione giuridica del rapporto tra Foval e Kuboraum come mandato (senza rappresentanza) e l'utilizzo dell'art. 1706 c.c. per escludere l'altruità della cosa; contesta infine il riconoscimento, a favore dell'imputato, della scriminante dell'esercizio putativo del diritto, rilevando che le modalità fraudolente di sottrazione sono incompatibili con una convinzione putativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione probatoria e del merito già adeguatamente affrontati dai giudici di merito, che avevano rilevato un'incertezza sulle prospettazioni civilistiche (licenza vs mandato) e, in mancanza di elementi scritti o di prova decisiva, avevano ritenuto inevitabile l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen.. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma penalmente rilevante rispetto al fatto contestato: la Corte ha ritenuto che, per l'articolazione del reato, mancasse certezza sull'altruità della cosa, ragione per cui l'assoluzione di merito non è stata ribaltata in Cassazione

  • art. 81 cpv., art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen. (aggravanti)

    Richiamati negli atti per la qualificazione del fatto aggravato in primo grado; la decisione di merito ha comunque preso in considerazione l'aggravamento, ma la questione della responsabilità penale è rimasta improntata all'incertezza sulla titolarità dei beni

  • artt. 1703 e ss. cod. civ. (mandato)

    La Corte di merito ha valutato la possibile qualificazione del rapporto come mandato, anche se senza rappresentanza; tale qualificazione, se accolta, avrebbe effetti sulla titolarità dei beni mobili realizzati dal mandatario

  • art. 1706 comma 1 cod. civ. (mandato per acquisto di cose mobili)

    I giudici di merito hanno ritenuto che, applicando l'art. 1706 c.c., il mandante potrebbe esercitare l'azione di rivendica sulle cose mobili acquistate/eseguite dal mandatario, il che è stato usato per sostenere la possibile mancanza dell'altruità dei beni nel processo penale

  • art. 1362 cod. civ. (interpretazione del contratto)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comune intenzione delle parti andava desunta dal comportamento, ma la Corte di merito aveva ritenuto che la ricostruzione fosse incerta e non univoca

  • art. 23 d.lgs. 30/2005 (licenza di marchio)

    La ricorrente ha sostenuto che la licenza di uso del marchio attribuiva alla Foval la proprietà materiale dei prodotti; la Corte ha osservato che la licenza non implica automaticamente la titolarità del diritto dominicale sui beni prodotti e che la possibile convivenza di licenza e mandato non è stata esclusa

  • art. 51, comma 1; art. 59 comma 4; art. 43 cod. pen. (scriminanti e sanzioni)

    Riferite in relazione alla scriminante dell'esercizio putativo del diritto: la Corte di merito aveva ritenuto plausibile la convinzione putativa dell'imputato data l'incertezza dei rapporti; la Cassazione ha ritenuto che l'appello mirasse a rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen. (pronuncia di proscioglimento/assoluzione)

    Norma applicata dai giudici di merito per l'assoluzione dell'imputato in presenza di incertezza sulla titolarità della cosa e sul profilo soggettivo; la Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito non fosse viziata da profili tali da giustificare la cassazione

  • art. 611 cod. proc. pen. (innanzi modifiche procedurali) e art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese in caso di inammissibilità)

    Richiamati per le questioni procedurali: il ricorso è stato trattato secondo la disciplina vigente e dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In procedimento penale, se la titolarità materiale di un bene oggetto di furto è incerta per contrapposte ricostruzioni civilistiche (licenza, mandato, accordi orali), tale incertezza può legittimare l'assoluzione perché manca la certezza dell'altruità della res richiesta per il delitto di furto
  • La distinzione tra licenza d'uso del marchio e rapporto di mandato è determinante: la licenza non trasferisce automaticamente la proprietà materiale dei beni prodotti, mentre il mandato (o ipotesi analoghe) può incidere diversamente sulla titolarità dei mobili; perciò è essenziale documentare per iscritto la natura e gli effetti degli accordi commerciali
  • La Corte di Cassazione non è autorità di merito per la rivalutazione delle prove: i motivi di cassazione che chiedono il rinnovamento della valutazione probatoria o la diversa rilettura delle testimonianze sono spesso dichiarati inammissibili; va invece censurata la motivazione sotto profili di diritto rigorosi o vizi formali della motivazione
  • Per invocare la scriminante dell'esercizio putativo del diritto è necessaria una rappresentazione soggettiva plausibile e coerente dei fatti: modalità fraudolente o clandestine di appropriazione possono indebolire gravemente la nozione di convinzione putativa dell'agente
  • In contenziosi che intrecciano profili penali e civilistici (proprietà, licenza, mandato), è strategico produrre documentazione scritta (contratti, lettere, clausole sulla titolarità, prove di pagamento e destinazione) e sentenze civili che chiariscano il regime giuridico dei rapporti per evitare che l'incertezza civile travolga il giudizio penale
  • La valutazione della credibilità delle parti può essere influenzata dall'interesse processuale (es. parte civile che ha interesse anche nel giudizio civile): ciò può giustificare una valutazione prudente dei giudici di merito quando le prove non risultano univoche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.