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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura concorsuale nella quale una società aveva inizialmente chiesto il fallimento di altra società; nel frattempo la debitrice aveva presentato concordato preventivo, poi omologato. Il tribunale aveva comunque dichiarato il fallimento, ritenendo imputabile l'esito della procedura all'originaria istanza di fallimento; la corte d'appello, invece, aveva revocato il fallimento e posto le spese a carico dell'istante, applicando anche il raddoppio del contributo unificato. La Corte di cassazione, con ordinanza, aveva respinto il primo motivo del ricorso principale sulle spese, dichiarato inammissibile il secondo e accolto solo il terzo sul contributo unificato, mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela. Con il successivo ricorso per revocazione la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 e 6 l. fall., 13, comma 1-quater, e 147 t.u. spese di giustizia, in relazione agli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto imputabile a essa la dichiarazione di fallimento, nonostante la dedotta rinuncia sostanziale all'istanza originaria, il voto favorevole al concordato, la successiva richiesta di risoluzione del concordato per inadempimento e il fatto che la dichiarazione di fallimento sarebbe derivata invece da un ultrapetizione del tribunale, poiché la domanda coltivata riguardava solo la risoluzione del concordato e non la declaratoria di fallimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio idoneo a colpire la sola ordinanza di legittimità, perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di un fatto già compiuta nel merito, ossia l'imputabilità della dichiarazione di fallimento all'originaria iniziativa della ricorrente. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000, oltre accessori, rimborso forfettario ed esborsi, disponendo inoltre il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ultrapetizione del tribunale, ma la Corte non accoglie la doglianza perché la revocazione non può servire a rimettere in discussione fatti già valutati nel merito.

  • art. 5 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione sulla revocazione.

  • art. 6 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione sulla revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte ribadisce che il raddoppio del contributo unificato dipende dall'esito negativo del gravame o dalla sua definizione in rito, non dalla condanna alle spese.

  • art. 147 t.u. spese giust.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione sulla revocazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto revocatorio nei limiti propri dell'istituto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, essere autonomo e incidere esclusivamente sulla sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione di una sentenza di Cassazione deve emergere dagli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, e deve avere carattere autonomo, incidendo solo sulla decisione di legittimità.
  • Se il preteso errore concerne un fatto già valutato dal giudice di merito e dipende da documenti o atti da esaminare in quella sede, il vizio non è deducibile con revocazione della sentenza di Cassazione, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • La doglianza che si risolva nella contestazione della diversa valutazione di un fatto compiuta dal giudice non integra errore revocatorio, ma mira impropriamente a ottenere un nuovo giudizio di merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue al rigetto integrale o alla definizione negativa in rito dell'impugnazione, indipendentemente dalla condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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