Cassazione Civile, Ordinanza n. 25697/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di euro 7.372,92, domandando il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. quale impresa artigiana. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo; l'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale. In cassazione veniva dedotto un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di opposizione e, quindi, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente sosteneva che il Tribunale si fosse discostato dalle conclusioni del c.t.u. sulla prevalenza del fattore lavoro rispetto al capitale e sulla conseguente natura artigiana dell'impresa, richiamando giurisprudenza favorevole alla censura del mancato esame della c.t.u.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il Tribunale non aveva affatto omesso di esaminare la consulenza tecnica, ma l'aveva espressamente considerata e utilizzata nei dati di bilancio, pur discostandosi dalle conclusioni del consulente. Il dissenso del giudice di merito rispetto al c.t.u. è stato ritenuto fisiologico e non equiparabile a omesso esame di un fatto decisivo. La doglianza, in sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
richiamato come base del privilegio invocato per il credito dell'impresa artigiana; la Corte si limita a rilevare che il giudice di merito aveva valutato la natura artigiana dell'impresa alla luce di tale norma e della disciplina speciale richiamata.
legge n. 443 del 1985
richiamata quale disciplina speciale rilevante ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame è ammissibile solo se il giudice non esamina affatto il fatto/elemento decisivo; non è utilizzabile per contestare la diversa valutazione del c.t.u. o la rivalutazione del merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con controricorso e memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne rileva l'applicabilità per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia espressamente preso in considerazione la consulenza tecnica d'ufficio e ne abbia semplicemente tratto conclusioni diverse da quelle del consulente.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o per contestare la scelta del giudice tra diverse letture del materiale istruttorio.
- La divergenza motivata del giudice di merito rispetto alle conclusioni del c.t.u. è fisiologica e non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
- Quando il giudice di merito fonda il proprio dissenso su specifici dati contabili o su argomentazioni coerenti, la doglianza che li contesti senza denunciare un effettivo omesso esame resta inammissibile.
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