Cassazione Penale, Sentenza n. 12676/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 28/07/2025 che, rigettando la istanza di riesame proposta per conto di Angelo Spano avverso l'ordinanza cautelare del 03/07/2025, aveva confermato la custodia in carcere. Il ricorso in Cassazione deduceva: errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. (in particolare comma 3 e 1-bis) con riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari dopo la pronuncia di condanna; inosservanza e mancata motivazione rispetto all'utilizzabilità di dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese in altri procedimenti senza verifica dell'autonomia/diversita dei procedimenti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per non aver valorizzato il decorso temporale significativo (tempo silente) e per aver dato rilievo a elementi probatori che, secondo il ricorrente, non potevano essere utilizzati; erronea applicazione degli artt. 274 e 275 comma 1-bis e motivazione contraddittoria in ordine alla pericolosità di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici, in parte non consentiti e manifestamente infondati. In particolare: molte delle censure sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento non erano state specificamente dedotte dinanzi al Tribunale del riesame e quindi non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione; il ricorrente non ha dimostrato la decisività dell'elemento probatorio che si assumeva illegittimo né l'incidenza che la sua esclusione avrebbe avuto sul complesso probatorio (prova di resistenza), rendendo la censura aspecifica; la Corte ha ribadito l'operatività della presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275 comma 3 dopo la condanna e l'obbligo del giudice di valutare le ragioni di esclusione alla luce degli elementi della sentenza di condanna e di eventuali elementi sopravvenuti; il Tribunale ha correttamente considerato il 'tempo silente' e ne ha escluso la rilevanza decisiva alla luce della gravità della condanna, delle modalita del fatto e delle dichiarazioni dei collaboratori che attestavano operatività fino al 2024/2025; per i reati associativi di tipo mafioso opera la presunzione dell'adeguatezza della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Comma 3: presunzione relativa di pericolosita sociale dopo la condanna; comma 1-bis: il giudice deve ancorare la valutazione delle esigenze cautelari all'esito del procedimento e alle modalita del fatto e considerare elementi sopravvenuti; in presenza della presunzione il giudice valuta le ragioni di esclusione eventualmente eccepite o desumibili dagli atti
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina i criteri di applicazione delle misure cautelari (necessita e proporzionalita); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tali criteri da parte del Tribunale
art. 238 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilita di atti e dichiarazioni provenienti da altri procedimenti: per usarli occorre dimostrare l'autonomia/diversita dei procedimenti ovvero i presupposti previsti dalla norma; il giudice deve motivare sull'utilizzabilita; nella specie la difesa non ha dedotto specificamente tale vizio in sede di riesame
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilita con particolare riferimento all'aspecificita e all'introduzione tardiva di censure non dedotte nel giudizio di merito
art. 405 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme denunciate; la Corte ha osservato che le censure riferite a motivazioni presenti nel provvedimento originario non erano state specificamente dedotte dinanzi al Tribunale del riesame
art. 407 cod. proc. pen.
Analogamente richiamato nella censura difensiva; la Corte ha rilevato la mancanza di previa deduzione e specificazione del vizio in sede di riesame
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso: la gravita della condanna e il ruolo riconosciuto all'imputato sono stati valutati come elementi che corroborano la sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria
art. 74 d.P.R. 309/1990
Delitti in materia di stupefacenti inerenti a organizzazioni: la gravita del reato e l'arco temporale dei fatti sono stati esaminati dal Tribunale ma non ritenuti idonei da soli a escludere la pericolosita
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha ordinato gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta vizi di motivazione o censure che non siano stati specificamente dedotti nel giudizio di merito (riesame); tali censure risultano inammissibili per novita o aspecificita
- La contestazione dell'utilizzabilita di elementi provenienti da altri procedimenti deve indicare la decisivita dell'elemento e dimostrare l'incidenza della sua esclusione sul complesso probatorio; senza tale dimostrazione la censura e aspecifica
- Dopo una condanna opera la presunzione relativa di pericolosita sociale prevista dall'art. 275 comma 3: il giudice che applica una misura cautelare deve valutare l'esito del procedimento, le modalita del fatto e gli eventuali elementi sopravvenuti e motivare le ragioni di esclusione solo se prospettate
- Il cosiddetto 'tempo silente' non e automaticamente decisivo per escludere esigenze cautelari; puo concorrere come elemento oggettivo ma va valutato nel contesto complessivo e richiede motivazione specifica quando si ritenga decisivo
- Per i reati di associazione mafiosa la custodia cautelare tende ad essere considerata adeguata in forza della presunzione di pericolosita; il giudice deve tuttavia motivare caso per caso alla luce delle circostanze concrete
- Le doglianze difensive che si basano su provvedimenti o atti di altri procedimenti devono esplicitare i presupposti di legge che ne consentono l'utilizzo e confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato
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