Cassazione Civile, Ordinanza n. 35086/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione del concordato preventivo di una società debitrice da parte del tribunale, confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. La società opponente/reclamante ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi contro il decreto della corte territoriale, che aveva ritenuto non fondate le censure relative alla fattibilità del piano, alla presumibile maturazione di interessi sulle scadenze e alla presunta sottostima del patrimonio aziendale e delle azioni revocatorie. Tuttavia, in sede di legittimità, la Corte non esamina nel merito tali motivi perché rileva d'ufficio un vizio processuale: la ricorrente aveva dichiarato che il provvedimento era stato comunicato dalla cancelleria, ma non aveva depositato, nei termini di legge, la copia della comunicazione con i relativi messaggi di spedizione e ricezione. Inoltre, la notifica del ricorso risultava comunque tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto per l'impugnazione del provvedimento della corte d'appello in materia di omologazione del concordato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Rileva che, una volta dichiarata nel ricorso l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato, sorge l'onere di depositare la copia della comunicazione della cancelleria con i relativi messaggi; tale omissione non è sanabile con produzione successiva e determina improcedibilità rilevabile anche d'ufficio. La Corte aggiunge che, in ogni caso, il ricorso non risultava notificato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Conseguentemente, il ricorso è respinto sul piano processuale, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 cod. proc. civ.
Il ricorrente che dichiara l'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato deve depositare la copia della comunicazione con i messaggi di spedizione e ricezione; la mancanza incide sulla procedibilità del ricorso.
art. 372 cod. proc. civ.
La successiva produzione documentale non può rimediare all'omesso deposito della comunicazione della cancelleria quando il termine è ormai decorso.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 183, comma 1, l. fall.
Il decreto della corte d'appello che decide sul reclamo avverso l'omologazione del concordato è ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni.
art. 18, comma 14, l. fall.
Si applica, per il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello in materia di concordato preventivo, la disciplina del termine breve richiamata dalla norma.
art. 6, § 1, CEDU
Non è violato il diritto al contraddittorio quando la Corte rileva d'ufficio una questione di rito concernente la procedibilità, purché la parte potesse ragionevolmente prefigurarla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione dichiara che il provvedimento impugnato gli è stato comunicato, tale dichiarazione gli impone l'onere di depositare la prova completa della comunicazione di cancelleria; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- L'omesso deposito della comunicazione del provvedimento impugnato non può essere sanato con una produzione documentale successiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando il termine processuale sia spirato.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancanza dei documenti necessari è rilevabile d'ufficio anche senza previa sollecitazione del contraddittorio, trattandosi di requisito di rito volto a presidiare l'ordinato accesso al giudizio di legittimità.
- Per l'impugnazione in cassazione del decreto della corte d'appello reso sul reclamo avverso l'omologazione del concordato preventivo opera il termine breve di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
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