Sentenza del 21/09/2017 n. 3716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Alternatività Iva/Registro - Atti relativi a operazioni soggette a Iva - Operazioni non imponibili ed esenti - Principio di alternatività - Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si discute, in particolare, se tale principio operi soltanto per le operazioni imponibili ai fini IVA oppure anche per le operazioni non imponibili, escluse per effetto delle regole sulla territorialità o esenti.
La decisione
La sentenza afferma che il principio di alternatività ha portata ampia: l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa non solo quando l'operazione è imponibile ai fini IVA, ma anche quando rientra comunque nel campo di applicazione dell'IVA ed è non imponibile, territorialmente esclusa o esente. Il testo fornito non indica gli estremi della decisione né il dispositivo specifico, ma il principio enunciato risulta favorevole alla parte che contestava l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
La norma è interpretata nel senso che, per gli atti relativi a operazioni soggette al regime IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa anche quando l'operazione è non imponibile, esente o esclusa per effetto delle regole di territorialità, e non soltanto quando è imponibile.
Massime di principio
- Ai fini dell'alternatività IVA/registro, non è decisivo che l'operazione sia concretamente assoggettata a IVA con applicazione dell'imposta: è sufficiente che rientri nell'ambito oggettivo dell'IVA.
- Le operazioni non imponibili, esenti o territorialmente escluse possono beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, se l'atto è comunque relativo a un'operazione soggetta al sistema IVA.
- L'applicazione dell'imposta di registro proporzionale non può essere giustificata soltanto dal fatto che non sia stata addebitata IVA in concreto; occorre verificare la causa della mancata imposizione.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra operazioni realmente estranee al campo IVA e operazioni rientranti nel campo IVA ma non imponibili, esenti o escluse: solo nel primo caso il principio di alternatività potrebbe non operare.
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