Circolare numero 61 del 29-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali modifiche introdotte dal Regolamento CEE n. 2195 del 25 giugno 1991 alla disciplina comunitaria di sicurezza sociale. I chiarimenti riguardano la legislazione applicabile in caso di cessazione del rapporto assicurativo, il trattamento dei lavoratori che percepiscono disoccupazione ai sensi dell’art. 71 del Regolamento n. 1408/71, l’accredito in Germania dei periodi di assistenza all’educazione dei figli e alcune ulteriori modifiche, tra cui l’esenzione dei pensionati da assicurazione in base alla residenza e le regole di conversione valutaria. Vengono inoltre fornite indicazioni operative alle SAP per le richieste di informazioni, per l’accredito della contribuzione figurativa e per la gestione delle prestazioni interessate.
Modifiche al Regolamento CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in materia di legislazione applicabile, disoccupazione, pensioni e periodi di allevamento figli
Modifiche introdotte dal Regolamento CEE n. 2195 del 25 giugno 1991
La circolare illustra gli effetti, per gli aspetti di interesse dell’Istituto, delle modifiche apportate dal Regolamento CEE n. 2195/1991 alla normativa comunitaria di sicurezza sociale, in particolare al Regolamento n. 1408/71 e al Regolamento n. 574/72. Le novità riguardano la determinazione della legislazione applicabile, le prestazioni di disoccupazione per i lavoratori che rientrano nell’art. 71, l’accredito di contribuzione figurativa, il calcolo di alcune pensioni, le prestazioni familiari e il riconoscimento in Germania dei periodi di educazione dei figli.
Legislazione applicabile in caso di cessazione del rapporto assicurativo
L’art. 13, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408 è stato integrato con la lettera f), per disciplinare la situazione del soggetto che cessa un rapporto assicurativo senza che, in base agli altri criteri del Regolamento, diventi applicabile la legislazione di un altro Stato membro. La fattispecie riguarda chi, dopo la cessazione dell’attività e delle eventuali prestazioni connesse al lavoro svolto in uno Stato membro, si trasferisce in altro Stato o rientra in quello di provenienza senza iniziare una nuova attività lavorativa.
In tale ipotesi, finché perdura la situazione descritta, la persona resta assoggettata alla legislazione dello Stato di residenza, purché tale ordinamento preveda una copertura assicurativa anche per le persone non attive. La modifica assume rilievo per gli ordinamenti che garantiscono protezione previdenziale anche al di fuori del rapporto di lavoro.
Correlativamente, l’art. 17 è stato modificato per estendere la possibilità di deroga convenzionale a favore di qualsiasi categoria di persone, eliminando il richiamo limitativo alle sole persone che esercitano attività subordinata o autonoma. Inoltre, il nuovo art. 10 ter del Regolamento n. 574/72 consente a un organismo previdenziale di richiedere a un altro Stato la data di cessazione dell’applicabilità della sua legislazione. Le SAP devono rispondere tempestivamente, indicando come data di cessazione il giorno finale del periodo cui si riferisce l’ultimo contributo obbligatorio o figurativo accreditato o dovuto, eventualmente avvalendosi della documentazione già richiamata dalla circolare n. 2085 C.I. del 7 giugno 1983.
Prestazioni di disoccupazione ex art. 71 del Regolamento n. 1408
La circolare richiama la disciplina dell’art. 71, secondo cui i lavoratori che hanno svolto l’ultima occupazione in un Paese diverso da quello di residenza hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza, anche se in tale Stato non sono titolari di una posizione assicurativa. Tra i destinatari sono compresi frontalieri, lavoratori stagionali e altre categorie assimilate, come lavoratori dei trasporti internazionali, marittimi e distaccati.
Per i residenti in Italia, le prestazioni sono corrisposte dall’Istituto dopo la cessazione dell’attività all’estero. La circolare evidenzia il rapporto con la legge 25 luglio 1975, n. 402 sul trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, dalla quale la disciplina comunitaria si differenzia per due profili: l’art. 71 comprende anche chi abbia cessato il lavoro per dimissioni volontarie e, per le concessioni successive alla prima, non richiede un ulteriore periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno 7 all’estero, essendo sufficiente lo svolgimento di un’attività lavorativa in altro Stato membro senza un requisito minimo di durata.
Contribuzione figurativa e accredito dei periodi di disoccupazione indennizzata
Con il nuovo paragrafo 8 dell’art. 45 del Regolamento n. 1408, i periodi di godimento dell’indennità di disoccupazione devono essere accreditati secondo la legislazione dello Stato di residenza che ha erogato la prestazione. Se la normativa nazionale richiede, ai fini dell’accredito, un certo periodo di contribuzione, devono essere considerati anche i periodi contributivi maturati in altri Stati membri.
La circolare precisa che tale impostazione è coerente con la prassi dell’Istituto già affermata con la circolare n. 419 C.e V. del 27 dicembre 1976. L’accredito dei contributi figurativi deve essere operato sia per i lavoratori frontalieri di cui all’art. 71, lett. a), ii, sia per gli altri lavoratori equiparati di cui alla lett. b), ii dello stesso articolo. L’operazione va eseguita anche quando gli interessati non abbiano contribuzione effettiva in Italia, tanto per la prima concessione quanto per quelle successive.
Se pensioni già liquidate non hanno considerato la contribuzione figurativa in questione, gli interessati possono chiedere la ricostituzione della pensione, con effetti dalla decorrenza originaria oppure da quella successiva in cui è maturato il diritto all’accredito, secondo quanto previsto dal paragrafo 10 dell’art. 94 del Regolamento n. 1408.
Criteri di calcolo delle pensioni in presenza di sola disoccupazione indennizzata
Il Regolamento n. 2195 ha precisato anche i criteri di liquidazione delle pensioni quando nella posizione assicurativa del lavoratore vi siano soltanto periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell’art. 71 e manchino retribuzioni nel Paese di residenza. Per le legislazioni cosiddette di tipo A, in materia di pensioni di invalidità, le istituzioni competenti devono utilizzare le retribuzioni percepite nel Paese di ultima occupazione.
Inoltre, con il nuovo paragrafo 4 dell’art. 47 del Regolamento n. 1408, quando la posizione assicurativa contiene solo periodi di disoccupazione indennizzata, deve essere presa in considerazione la retribuzione che ha costituito base per l’erogazione della prestazione di disoccupazione. La circolare osserva che, per l’ordinamento italiano, l’ipotesi è difficilmente configurabile; se tuttavia si verifica, ai fini della liquidazione della pensione devono essere considerate le retribuzioni convenzionali stabilite per i lavoratori rimpatriati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 160/1988.
Prestazioni familiari ai disoccupati beneficiari ex art. 71
Con l’introduzione dell’art. 72 bis nel capitolo 7, sezione 1, del Regolamento n. 1408, è stato formalmente riconosciuto il diritto alle prestazioni familiari a carico dello Stato di residenza in favore dei lavoratori che percepiscono prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’art. 71, per tutto il periodo indennizzato. Le SAP devono quindi continuare ad erogare tali prestazioni secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Periodi tedeschi di assicurazione per l’allevamento dei figli
La circolare richiama l’orientamento già espresso con la circolare n. 2094 C.I. del 13 gennaio 1987: dal 1 gennaio 1986 la legislazione tedesca considera i periodi dedicati all’allevamento dei figli come periodi di assicurazione utili ai fini pensionistici. Il nuovo Regolamento consente ora di valorizzare tali periodi anche quando i figli siano stati allevati in un altro Stato membro, e non solo in Germania.
Il riconoscimento resta subordinato agli ulteriori requisiti previsti dal diritto tedesco e alla presentazione della domanda sul modulo predisposto dall’organismo tedesco. Il periodo di allevamento non deve sovrapporsi a un periodo di assicurazione maturato in un altro Stato membro e l’assicurato non deve svolgere attività marginale o minore, cioè un lavoro subordinato o autonomo di durata inferiore a 15 ore settimanali oppure, su base annua, non superiore a 2 mesi o 50 giornate lavorative.
Altre modifiche rilevanti
Tra le ulteriori novità viene segnalato l’art. 17 bis del Regolamento n. 1408, che esenta, su domanda, i titolari di pensione a carico di uno o più Stati membri dall’assoggettamento alla legislazione di un altro Stato di residenza, quando quest’ultimo preveda un obbligo assicurativo basato sulla residenza. L’esenzione non opera se il pensionato svolge attività lavorativa nello Stato di residenza.
Viene inoltre richiamata la modifica dell’art. 107 del Regolamento n. 574, con l’inserimento del riferimento all’art. 14 quinquies, paragrafo 1: se per l’assoggettamento a una legislazione nazionale occorre considerare redditi o retribuzioni maturati in altri Stati membri, gli importi devono essere convertiti in valuta nazionale sulla base delle tabelle trimestrali dei tassi di cambio elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee. La circolare segnala che tale evenienza è rara e, se si verificasse, le SAP dovranno informare la Sede centrale per ulteriori indicazioni.
Disposizioni ulteriori e rinvio al testo del Regolamento
Le restanti disposizioni del Regolamento n. 2195 riguardano specifiche modalità di applicazione delle legislazioni dei vari Stati membri oppure variazioni di denominazione e competenza di determinate istituzioni estere. Per tali aspetti la circolare rinvia alla lettura diretta del testo normativo, senza ulteriori istruzioni operative.
Punti principali
Legislazione applicabile dopo la cessazione del rapporto assicurativo
Viene introdotta nell’art. 13, par. 2, del Regolamento n. 1408 la lettera f), per disciplinare il caso di chi cessa un rapporto assicurativo senza che diventi applicabile la legislazione di un altro Stato membro secondo gli altri criteri del Regolamento. In tale situazione, se la persona si trasferisce in un altro Stato o rientra nello Stato di provenienza senza iniziare una nuova attività lavorativa, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato di residenza, purché questa preveda una copertura anche per persone non attive. L’art. 17 è stato conseguentemente modificato per consentire eccezioni concordate tra le autorità competenti a favore di qualsiasi categoria di persone, non più solo di lavoratori subordinati o autonomi. Inoltre, il nuovo art. 10 ter del Regolamento n. 574/72 consente agli organismi previdenziali di chiedere ad altri Stati membri la data di cessazione dell’applicabilità della loro legislazione; le SAP devono rispondere senza indugio, indicando come data finale il termine del periodo cui si riferisce l’ultimo contributo obbligatorio o figurativo accreditato o dovuto.
Prestazioni di disoccupazione per i lavoratori di cui all’art. 71
La circolare ricorda che l’art. 71 del Regolamento n. 1408/71 riconosce prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza ai lavoratori che hanno svolto l’ultima occupazione in un diverso Paese, anche in assenza di posizione assicurativa in tale Stato. Rientrano tra i destinatari frontalieri, stagionali e altre categorie assimilate, compresi lavoratori dei trasporti internazionali, marittimi e distaccati. La disciplina è collegata e in parte sovrapponibile alla legge n. 402/1975 sul trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori rimpatriati, ma si differenzia perché include anche le dimissioni volontarie e, per le prestazioni successive alla prima, non richiede un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi con almeno 7 mesi all’estero.
Contribuzione figurativa e accredito dei periodi di disoccupazione
Con l’inserimento del paragrafo 8 all’art. 45 del Regolamento n. 1408, i periodi di godimento dell’indennità di disoccupazione devono essere accreditati secondo la legislazione dello Stato di residenza che ha erogato la prestazione. Se per l’accredito è richiesto un certo periodo contributivo, devono essere considerati anche i periodi maturati in altri Stati membri. L’Istituto conferma la propria prassi di accredito dei contributi figurativi già richiamata nella circolare n. 419 C.e V. del 1976, applicabile sia ai frontalieri sia ai lavoratori equiparati di cui all’art. 71. L’accredito va effettuato anche se non esiste contribuzione effettiva in Italia, sia in caso di prima concessione sia di concessioni successive. Se pensioni già liquidate non hanno considerato tale contribuzione figurativa, è possibile chiedere la ricostituzione con effetto dalla decorrenza originaria o da quella in cui è sorto il diritto all’accredito.
Criteri di calcolo delle pensioni quando esiste solo disoccupazione indennizzata
Il Regolamento n. 2195 chiarisce i criteri di liquidazione delle pensioni quando la posizione assicurativa contiene soltanto periodi di disoccupazione indennizzata ex art. 71 e non vi sono retribuzioni nel Paese di residenza. Per le legislazioni di tipo A, in materia di invalidità, le istituzioni estere devono utilizzare le retribuzioni percepite nel Paese di ultima occupazione. Inoltre, con il nuovo par. 4 dell’art. 47 del Regolamento n. 1408, se la posizione contiene solo periodi di disoccupazione indennizzata, va presa in considerazione la retribuzione che ha costituito la base dell’indennità di disoccupazione. La circolare osserva che, per le pensioni italiane, tale ipotesi è poco probabile; se però si verifica, devono essere applicate le retribuzioni convenzionali previste per i lavoratori rimpatriati ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 160/1988.
Prestazioni familiari per i disoccupati ex art. 71
Con l’introduzione dell’art. 72 bis nel Regolamento n. 1408, ai lavoratori che percepiscono prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza è espressamente riconosciuto anche il diritto alle prestazioni familiari a carico del medesimo Stato per tutto il periodo indennizzato. Le SAP devono quindi continuare ad erogare tali prestazioni secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.
Periodi tedeschi di assicurazione per l’allevamento dei figli
La circolare segnala che, dal 1 gennaio 1986, la normativa tedesca riconosce i periodi dedicati all’allevamento dei figli come periodi di assicurazione utili ai fini pensionistici. Il nuovo Regolamento consente di valorizzare tali periodi anche se i figli sono stati allevati in un altro Stato membro, non solo in Germania. Il riconoscimento è subordinato agli ulteriori requisiti previsti dalla normativa tedesca e alla presentazione della specifica domanda sul modulo predisposto dall’organismo tedesco. Il periodo di allevamento non deve sovrapporsi a un periodo assicurativo maturato in un altro Stato membro e l’assicurato non deve svolgere attività marginale o minore, definita dalla normativa tedesca come attività subordinata o autonoma inferiore a 15 ore settimanali o, su base annua, non superiore a 2 mesi o 50 giornate lavorative.
Ulteriori modifiche: pensionati, conversione valutaria e rinvio al testo del regolamento
Tra le altre modifiche viene evidenziato l’art. 17 bis del Regolamento n. 1408, che consente, su domanda, ai titolari di pensione a carico di uno o più Stati membri di non essere assoggettati alla legislazione di un altro Stato di residenza che preveda un obbligo assicurativo fondato sulla residenza, salvo che vi svolgano attività lavorativa. Viene inoltre richiamata l’integrazione dell’art. 107 del Regolamento n. 574 con il riferimento all’art. 14 quinquies, par. 1, che impone la conversione in valuta nazionale di redditi o retribuzioni percepiti in altri Stati membri mediante le tabelle trimestrali dei tassi di cambio della Commissione CEE. Le restanti disposizioni del Regolamento riguardano modalità applicative specifiche o variazioni di denominazione e competenza di istituzioni estere e, per esse, la circolare rinvia alla lettura diretta del testo.
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