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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21895/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 03/02/2025 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip in sede di convalida del fermo per plurime ipotesi di estorsione aggravate dagli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis c.p. La difesa contestava: (i) carenza di autonoma motivazione del Gip, che avrebbe semplicemente richiamato una precedente ordinanza divenuta inefficace; (ii) errata applicazione delle aggravanti (in particolare l'aggravante del "metodo mafioso" e la circostanza personale di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p.), sostenendo la mancanza di attualità della partecipazione all'associazione mafiosa e la natura individuale dell'azione; (iii) insufficienza/irrilevanza delle esigenze cautelari e difetto delle eccezionali esigenze richieste per rinnovare la misura dopo l'inefficacia della precedente ordinanza, nonché la possibilità di applicare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari). Fatti di contesto: arresto in flagranza per consegna di denaro, precedente convalida poi dichiarata inefficace per vizio di notifica, elementi di prova indicati (denuncia della vittima, dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, riprese video, danaro rinvenuto addosso).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (i) è legittimo che il Gip, in sede di rinnovazione/convalida, faccia riferimento 'per relationem' a una precedente ordinanza dichiarata inefficace per vizi formali, purché non si tratti di mera adesione acritica alla richiesta dell'accusa e purché il contenuto sostanziale sia conosciuto e valutato; (ii) l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) è stata correttamente riconosciuta anche in presenza di minaccia 'silente' e la circostanza personale di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 (condizione personale) è distinta e non assorbita dall'aggravante oggettiva; (iii) le esigenze cautelari eccezionali necessarie per rinnovare la misura non richiedono elementi nuovi rispetto alla situazione precedente e sono state adeguatamente motivate, con la presunzione di idoneità della custodia quando opera l'aggravante mafiosa (art. 275, comma 3 c.p.p.). Esito processuale: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e disposizione secondo art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. (nessuna immediata remissione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha valutato la censura come infondata alla luce della possibilità di riferimento a provvedimenti precedenti quando non si tratti di adesione acritica alla richiesta dell'accusa

  • art. 125 cod. proc. pen., comma 3

    L'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare può essere soddisfatto anche mediante esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizi formali, se ne è evidente il contenuto sostanziale

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla competenza del giudice che ha confermato la misura dopo la dichiarazione di incompetenza del Gip originario

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    art. 628, comma 3, n. 3 c.p.

    Circostanza aggravante di natura soggettiva collegata alle condizioni personali dell'autore; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in combinato con l'aggravante per metodo mafioso

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per il ricorso al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che la minaccia 'silente' e la fama criminale del ricorrente possano integrare il requisito del metodo mafioso e legittimare l'aggravante

  • art. 70 cod. pen.

    Norma richiamata per distinguere la natura soggettiva della circostanza personale (art. 628, comma 3, n. 3) rispetto all'aggravante oggettiva del metodo mafioso

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle esigenze cautelari; utilizzata nel contesto della valutazione dell'adeguatezza e necessità della misura cautelare

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevista la presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere quando ricorre l'aggravante mafiosa (comma 3); la Corte ha ritenuto operativa tale presunzione nel caso concreto

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 10

    art. 309 c.p.p., comma 10

    Regola la rinnovazione della misura dopo la perdita di efficacia dell'ordinanza genetica; la Corte ha ricordato che le 'eccezionali esigenze cautelari' non richiedono necessariamente elementi nuovi rispetto alla situazione precedente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Previsione procedurale applicata per disporre che l'adozione del provvedimento non comporti automaticamente la remissione in libertà dell'indagato

Massime di principio

  • Il giudice può legittimamente richiamare 'per relationem' una precedente ordinanza cautelare dichiarata inefficace per vizi formali, purché non si tratti di mera adesione acritica alla richiesta dell'accusa e il contenuto sostanziale sia conosciuto e valutato
  • L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) è distinta dall'aggravante personale prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3: possono coesistere perché riguardano profili diversi (modalità oggettive del reato vs. condizioni personali dell'autore)
  • La 'minaccia silente' proveniente da soggetto inserito in contesto mafioso può integrare il metodo mafioso se la condotta e il contesto dimostrano la capacità intimidatoria dovuta alla fama criminale o alla reiterazione di richieste estorsive
  • Per rinnovare una misura cautelare dopo la perdita di efficacia di un precedente provvedimento non è sempre necessario produrre elementi nuovi: le 'eccezionali esigenze cautelari' possono desumersi anche dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare e dalla gravità dei fatti
  • La presenza di fonti di prova multiple (denuncia della vittima, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riprese video, denaro rinvenuto) rafforza la valutazione della gravità indiziaria e l'adeguatezza della custodia cautelare
  • La valutazione sull'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere deve tener conto, oltre alla misura dei fatti, del contesto territoriale e della posizione personale dell'indagato (pregressi, ruolo in consorterie criminali)

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