Cassazione Penale, Sentenza n. 13199/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta (riesame) che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 5/08/2024 con la quale era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un episodio di detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Con un unico motivo principale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione (artt. 273 c.p.p. e 73 d.P.R. 309/1990), sostenendo l'insussistenza della gravità indiziaria in relazione all'univoca destinazione a fini di spaccio della sostanza, per l'assenza di elementi oggettivi contrari e per l'eccessiva frammentarietà delle captazioni su cui il Tribunale avrebbe fondato il convincimento. Successivamente, con memoria, la difesa ha aggiunto un motivo nuovo denunciando la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.), configurando una nullità assoluta e una violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente chiedesse in realtà una rivalutazione delle risultanze di fatto già adeguatamente valutate dal giudice del riesame, il che è precluso in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione (quindi rigetto del motivo principale). Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo aggiunto proposto successivamente in memoria perché tardivo (decorso il termine dei 15 giorni prima dell'udienza ex art. 585, comma 4 c.p.p.) e non sufficientemente connesso ai motivi originari; ha ricordato il principio che motivi nuovi non sanano vizi dei motivi originari. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi alle sostanze stupefacenti e da cui deriva la contestazione di detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente ricostruito, sulla base delle intercettazioni, la sussistenza degli elementi indiziari pertinenti all'articolo.
codice di procedura penale, art. 273
Articolo relativo all'obbligo di motivazione delle decisioni: la censura del ricorrente su vizio di motivazione è stata oggetto di esame, e la Corte ha concluso che la motivazione del giudice del riesame non era manifestamente illogica né irragionevole.
codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Disciplina i termini per la presentazione dei motivi nuovi in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto tardivo il motivo aggiunto presentato nella memoria, poiché intervenuto dopo il decorso dei 15 giorni previsti.
codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 10
Norme sulle autorizzazioni e sulla trasmissione degli atti relativi alle intercettazioni; la difesa ha lamentato la mancata acquisizione di tali provvedimenti, ma la questione è stata dichiarata inammissibile come motivo nuovo e tardivo, senza entrare nel merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: la Corte ha richiamato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata con riferimento all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa, ma comunque è seguita la condanna alle spese e alla somma sancita dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti cautelari è limitato: la Corte non può rivalutare i fatti e le prove già adeguatamente apprezzate dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Le conversazioni intercettate e il loro contenuto sono in linea di massima materia di valutazione del giudice di merito; la legittimità del sindacato in Cassazione richiede che si dimostri una palese illogicità o violazione di principi di diritto.
- I motivi nuovi introdotti successivamente (ad es. con memoria) sono ammissibili solo se proposti nei termini e se funzionalmente connessi ai motivi originari; motivi tardivi o non connessi devono essere dichiarati inammissibili.
- La mancata acquisizione di provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni può costituire profilo rilevante, ma va dedotta tempestivamente e nelle forme corrette: sollevare tale vizio tardivamente rischia l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di ammenda; non basta affermare l'assenza di colpa per evitare tali conseguenze se il ricorso è comunque inammissibile.
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