Cassazione Penale, Ordinanza n. 10366/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto perché privo di autonoma decisività e limitato alla pedissequa reiterazione delle doglianze d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità, cioè alla tempestività della querela. La doglianza era sostanzialmente la riproposizione delle censure già svolte in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano correttamente individuato il dies a quo del termine per querelare non nel momento di perfezionamento del reato, ma nel momento in cui la persona offesa ha acquisito consapevolezza del fatto, ritenuto nel caso concreto coincidente con il 19 aprile 2020, data in cui la vittima ebbe accesso alla documentazione bancaria relativa all'apertura del conto e al relativo estratto; prima di allora vi era soltanto un sospetto, non la consapevolezza dell'azione truffaldina.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La decisione presuppone un reato di truffa e affronta, in relazione alla condizione di procedibilità, il momento da cui decorre il termine per proporre querela: non dal perfezionamento del reato, ma dalla consapevolezza del fatto da parte della persona offesa.
art. 609 c.p.p.
Non citato nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.
Massime di principio
- In tema di querela, il termine per proporre la condizione di procedibilità decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce effettiva consapevolezza del fatto-reato, e non necessariamente dal momento della sua consumazione formale.
- Se la persona offesa dispone solo di un sospetto e non di elementi idonei a rendere riconoscibile l'illecito, la querela può ritenersi tempestiva se proposta entro il termine decorrente dalla successiva acquisizione di piena conoscenza dei fatti.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre senza autonoma critica le doglianze già esposte in appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e immune da vizi rilevabili in cassazione.
Come è indicizzato
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