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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4565 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Curatela ha impugnato la cartella di pagamento fondata su due avvisi di accertamento notificati, dopo la dichiarazione di fallimento, esclusivamente presso il domicilio personale del fallito S.L. e non al curatore. Ha sostenuto che gli avvisi e la successiva cartella fossero inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, poiché gli atti tributari successivi al fallimento devono essere intestati all'impresa assoggettata alla procedura e notificati al curatore quale suo legale rappresentante. La Curatela ha inoltre contestato l'interpretazione della propria domanda da parte della CTR, precisando che chiedeva la dichiarazione di inefficacia della cartella nei confronti dei creditori, non necessariamente una contestazione nel merito della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR Calabria e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della Curatela. Ha stabilito che gli avvisi di accertamento formati dopo la dichiarazione di fallimento e notificati soltanto al fallito, senza coinvolgere il curatore, non costituiscono valido presupposto per una cartella esattoriale opponibile alla Curatela. La cartella è stata quindi ritenuta viziata e inefficace nei confronti della procedura. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articoli 42, 43 e 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    La dichiarazione di fallimento non estingue l'impresa, ma comporta la perdita, per il fallito, della legittimazione sostanziale e processuale relativa ai rapporti compresi nella procedura. Tale legittimazione subentra in capo al curatore. Gli atti tributari anteriori al fallimento possono essere opposti alla Curatela anche se intestati al contribuente, mentre quelli successivi devono essere indirizzati all'impresa fallita e notificati al curatore.

  • Articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel consentire l'impugnazione congiunta di atti presupposti di imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti, attribuisce al contribuente un potere attinente ad una situazione soggettiva statica di vantaggio della specie della facoltà o del diritto potestativo.

    Quando l'avviso di accertamento non è stato notificato o è stato notificato irregolarmente, il contribuente può impugnare la successiva cartella e scegliere se contestare anche il merito della pretesa oppure limitarsi a far valere il vizio derivante dalla mancata notificazione dell'atto presupposto.

  • Articolo 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Articolo 366-bis c.p.c. (ratione temporis vigente)

    La Corte ha ritenuto ammissibili i motivi di ricorso perché conclusi da idonei quesiti di diritto, secondo la disciplina applicabile al momento della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti tributari relativi a obbligazioni comprese nella procedura devono essere notificati al curatore; la notifica effettuata soltanto al fallito non rende automaticamente l'atto opponibile alla Curatela.
  • La validità della notifica deve essere valutata in relazione alla data di formazione dell'atto: gli atti anteriori al fallimento possono restare opponibili alla procedura, mentre quelli successivi devono rispettare la rappresentanza processuale del curatore.
  • La cartella di pagamento dipendente da un avviso di accertamento non validamente notificato alla Curatela è inefficace nei confronti della procedura e dei suoi creditori.
  • L'impugnazione della cartella può limitarsi alla contestazione della mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto; il contribuente non è obbligato a discutere anche il merito della pretesa fiscale.
  • La possibilità di impugnare congiuntamente la cartella e l'avviso presupposto è una facoltà del contribuente e non sana l'omessa notifica dell'avviso al soggetto legittimato, né consente all'Amministrazione di omettere sistematicamente la notifica degli atti presupposti.

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