Ordinanza ingiunzione o revoca n. 198 del 11/04/2024
Provvedimento dell'11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha concluso un procedimento avviato a seguito della notifica di una violazione dei dati personali subita dalla Camera di commercio di Roma e riferita a un backup dell’applicativo per la gestione degli appuntamenti online, reso accessibile tramite un attacco informatico al CMS del portale istituzionale. All’esito dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto responsabile Innova Camera, quale responsabile del trattamento, per la conservazione non più necessaria del backup e per l’uso di MD5 per la memorizzazione delle password, qualificando le condotte come violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. e) e f), e 32 GDPR. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 25.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Innova Camera: sanzione per conservazione indebita di backup e password con hashing MD5 in relazione a una violazione dei dati del sistema appuntamenti online
Innova Camera - conservazione indebita di backup e password con hashing MD5 in seguito a data breach
Il provvedimento riguarda Innova Camera, Azienda speciale della Camera di commercio di Roma, ritenuta responsabile di violazioni in materia di protezione dei dati personali connesse a un attacco informatico che ha interessato il sistema di gestione degli appuntamenti online dell’Ente. L’istruttoria prende le mosse dalla notifica di un data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR e si conclude con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Fatti e origine dell’istruttoria
La Camera di commercio ha comunicato al Garante un attacco informatico di tipo SQL injection contro una componente del CMS del portale istituzionale, fornito da ISWEB. L’attacco avrebbe consentito l’accesso al database applicativo e la successiva manipolazione delle utenze, con inserimento di backdoor e accesso da remoto al sistema.
Nel corso degli accertamenti è emerso che i dati pubblicati online riguardavano non il sito istituzionale in sé, ma un database di backup dell’applicativo che gestiva gli appuntamenti online, contenente dati di circa 22.334 utenti. I dati coinvolti comprendevano:
- dati anagrafici, tra cui nome, cognome e codice fiscale;
- dati di contatto, tra cui e-mail e numeri di telefono;
- dati di accesso e identificazione, tra cui username e password crittografata con MD5.
Ruoli privacy e perimetro di responsabilità
Il Garante ha chiarito che titolare del trattamento era la Camera di commercio di Roma, mentre Innova Camera operava in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Le scelte contestate, relative alla gestione del backup e alle modalità di conservazione delle password, sono state ricondotte alla sfera di competenza del responsabile, nell’ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta su aspetti di dettaglio organizzativo e di sicurezza.
Violazioni accertate
L’Autorità ha accertato due profili principali di illiceità:
- violazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR, perché la copia di backup avrebbe dovuto essere cancellata al termine della migrazione dell’applicativo o comunque entro un termine congruo;
- violazione del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR, perché le password erano memorizzate con hashing MD5, ritenuto non adeguato allo stato dell’arte.
Il Garante ha osservato che già da tempo erano note le vulnerabilità di MD5, tali da consentire di risalire dalla stringa hash alla password originaria. Ha inoltre richiamato l’esigenza di una valutazione continua dell’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative, non limitata al momento iniziale di progettazione del servizio.
Valutazione delle difese
Nelle difese, Innova Camera ha sostenuto che l’evento fosse dovuto a un attacco criminale al CMS ISWEB e a un errore umano nella mancata cancellazione del backup dopo la migrazione del sistema. Ha affermato che il file non era destinato alla pubblicazione, che non risultavano precedenti criticità e che il nuovo sistema degli appuntamenti era stato progettato senza autenticazione.
Il Garante ha ritenuto tali argomentazioni non sufficienti a giustificare l’archiviazione. Ha rilevato, in particolare, che la conservazione del backup non era più necessaria e che, quanto alle password, la robustezza del meccanismo di hashing non era adeguata rispetto ai rischi noti e allo stato dell’arte.
Circostanze attenuanti e misure successive
Pur confermando le violazioni, l’Autorità ha valorizzato alcune circostanze favorevoli al titolare/responsabile ai fini sanzionatori, tra cui:
- l’origine colposa della condotta;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- l’immediata attivazione per contenere gli effetti dell’incidente;
- la collaborazione con il titolare del trattamento e con l’Autorità;
- l’invio di comunicazioni agli interessati con raccomandazione di non riutilizzare la password compromessa e di modificarla anche su altri servizi eventualmente coincidenti.
Sono state inoltre considerate le misure adottate dopo l’evento, quali la cancellazione del backup, il blocco delle utenze, la richiesta di rimozione del post pubblicato online, la verifica del server, la modifica delle chiavi di accesso e la migrazione dei servizi su un nuovo server.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai fini della determinazione della sanzione, il Garante ha applicato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, qualificando la gravità complessiva delle violazioni come media. Ha richiamato il principio di cui all’art. 83, par. 3, GDPR, trattandosi di più violazioni relative allo stesso trattamento o a trattamenti collegati.
L’importo è stato determinato come segue:
- euro 10.000 per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR;
- euro 15.000 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.
La sanzione complessiva irrogata a Innova Camera è quindi pari a euro 25.000.
Esito finale e ulteriori disposizioni
Il Garante ha rilevato l’illiceità della condotta di Innova Camera e ha disposto il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo entro il medesimo termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice privacy.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo sussistenti i presupposti per la misura accessoria prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento n. 1/2019.
Punti principali
Origine del procedimento e violazione notificata
La Camera di commercio di Roma ha notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 GDPR, una violazione dei dati personali avvenuta a seguito di un attacco informatico di tipo SQL injection contro il CMS fornito da ISWEB. L’attacco avrebbe consentito l’accesso al database e l’esfiltrazione di un file CSV contenente i dati di circa 22.334 utenti del sistema di prenotazione online.
Ruoli di titolare e responsabile del trattamento
Dall’istruttoria è emerso che titolare del trattamento era la Camera di commercio di Roma, mentre Innova Camera operava come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, sulla base di un atto di nomina acquisito in atti. Le scelte tecniche e organizzative contestate, in quanto afferenti alla gestione del backup e alla conservazione delle password, sono state imputate a Innova Camera.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto integrata la violazione del principio di limitazione della conservazione, poiché il backup dei dati degli utenti avrebbe dovuto essere cancellato al termine della migrazione del sistema o comunque entro un tempo congruo. Ha inoltre accertato la violazione del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza, in quanto le password erano conservate mediante hashing MD5, algoritmo considerato non robusto e non adeguato allo stato dell’arte.
Valutazioni sul trattamento e sulle misure di sicurezza
L’Autorità ha osservato che la valutazione dell’adeguatezza delle misure di sicurezza non può essere cristallizzata al momento di progettazione del servizio, ma deve essere aggiornata nel tempo, anche alla luce dello sviluppo tecnologico e dei rischi per gli interessati. Ha ricordato che già da anni erano note le vulnerabilità dell’MD5 e che, nel caso di password, il rischio di riutilizzo delle credenziali su altri servizi aumenta l’impatto della compromissione.
Esiti difensivi e misure successive
Le difese di Innova Camera, che attribuivano l’evento a un errore umano e all’attacco al CMS, non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilità. Sono state però considerate le azioni successive intraprese: blocco delle utenze, richiesta di rimozione del contenuto pubblicato online, collaborazione con le autorità, cancellazione del backup, migrazione del sito su nuovo server e comunicazioni integrative agli interessati con raccomandazione di cambiare le password.
Sanzione e pubblicazione
Applicando gli artt. 83, par. 1, 2 e 3 GDPR, il Garante ha determinato una sanzione complessiva di 25.000 euro, di cui 10.000 euro per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), e 15.000 euro per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy.
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