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Sentenza

Sentenza del 23/04/2020 n. 8081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente impugnava l'avviso di pagamento Tarsu 2008 deducendo plurime nullità e omissioni: mancata firma del responsabile del procedimento e vizi formali dell'atto (art. 21‑septies L. 241/1990), carenza di motivazione e mancata notifica dell'atto di accertamento propedeutico, omissione di pronuncia su variazioni delle condizioni di tassabilità e su contenziosi pregressi, illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti (D.Lgs. 22/1997) per insufficienza dei requisiti qualitativi/quantitativi, non assimilabilità degli imballaggi terziari, illegittimità delle tariffe applicate dal Comune e non debenza della Tarsu per presunto smaltimento in proprio. La ricorrente deduceva violazioni di norme processuali (artt. 112, 132, 360 c.p.c.) e sostanziali relative alla normativa sui rifiuti e alla competenza/tariffe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (mancata sottoscrizione) osservando che l'avviso di pagamento non è equiparabile alla cartella esattoriale e che i requisiti formali delle cartelle non si applicano all'avviso; ha invece accolto i motivi 5, 6 e 7 (relativi alla illegittimità della delibera di assimilazione, alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e all'illegittimità delle tariffe) perché la CTR non si era pronunciata su tali questioni sollevate nel ricorso in riassunzione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi 5, 6 e 7, il primo motivo è stato respinto, gli altri motivi assorbiti, e la causa rinviata alla CTR Campana, in diversa composizione, perché si pronunci sulle questioni omesse e sulle spese della fase di rinvio.

Norme richiamate

  • L. n. 241 del 1990, art. 21‑septies

    Invocata dalla ricorrente per contestare l'assenza della sottoscrizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione rispetto all'avviso di pagamento non assimilabile alla cartella esattoriale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Fondamento processuale del ricorso per cassazione; i motivi dedotti sono stati valutati alla stregua delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132 (motivazione)

    Richiamato per censurare insufficiente o mancante motivazione della decisione d'appello; la Corte ha ritenuto fondate le censure quando la CTR non ha risposto a questioni rilevanti sollevate nel ricorso in riassunzione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112 (dovere di decisione su tutte le eccezioni)

    Usato per contestare l'omessa valutazione di specifiche eccezioni (es. non assimilabilità imballaggi, illegittimità tariffe); la Corte ha sancito l'obbligo del giudice di decidere su tali profili, e ha cassato per omissione.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. a) e lett. d)

    Normativa sulla qualificazione/assimilazione dei rifiuti: la Corte ha ritenuto che la delibera comunale di assimilazione poteva essere viziata se priva di indicazioni qualitative/quantitative richieste dal decreto e che tale questione doveva essere esaminata dalla CTR.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7

    Riferimento normativo relativo a profili di esclusione dell'obbligo contributivo per smaltimento in proprio; la ricorrente aveva dedotto che lo smaltimento autonomo rendeva la Tarsu non dovuta; la Corte ha ritenuto che la questione meritasse pronuncia del giudice d'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Richiamato in relazione alla presunta necessità di impugnazione amministrativa delle tariffe; la CTR aveva ritenuto che la mancata impugnazione amministrativa precludesse l'esame giudiziale, ma la Corte ha ritenuto che il profilo doveva comunque essere valutato dal giudice di merito.

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 25 e D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 42 (giurisprudenza richiamata)

    La Corte ha ricordato giurisprudenza secondo cui la cartella ha formati e requisiti propri e che, in materia di accertamento tributario, alcuni atti devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; ma ha anche precisato che l'avviso di pagamento qui impugnato non assume natura di cartella e dunque non è annullato per la sola mancanza di sottoscrizione del responsabile.

Massime di principio

  • Un avviso di pagamento emesso dalla concessionaria non è automaticamente una 'cartella esattoriale': i requisiti formali delle cartelle non si applicano se l'atto non ha natura esecutiva di precetto; la mancanza di una firma leggibile non determina necessariamente la nullità dell'atto, salvo che non venga provata l'inesistenza o l'imputabilità dell'atto all'ente.
  • Il giudice d'appello è tenuto a pronunciare espressamente e a motivare su tutte le questioni rilevanti e debitamente sollevate nel ricorso in riassunzione; l'omissione di pronuncia su profili decisivi (es. illegittimità della delibera, non assimilabilità di rifiuti, illegittimità delle tariffe) può determinare la cassazione e il rinvio.
  • Per contestare l'assimilazione di rifiuti speciali ad urbani occorre verificare che la delibera comunale rispetti i parametri qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa (D.Lgs. 22/1997); delibere generiche e prive di riferimenti ai quantitativi possono essere vulnerabili.
  • Le questioni relative all'illegittimità delle tariffe comunali andrebbero, quando possibile, esperite anche in sede amministrativa; tuttavia la mancata impugnazione amministrativa non esclude automaticamente ogni possibile esame giurisdizionale: il giudice deve comunque valutare la rilevanza e la possibilità di sindacato.
  • Chi deduce di aver provveduto allo smaltimento in proprio deve fornire idonea documentazione probatoria: mandati o contratti di smaltimento non supportati da documenti non valgono a prova assoluta dell'esonero.
  • Se vi è contenzioso o vicende precedenti sull'anno d'imposta correlato, il giudice deve valutare l'incidenza di tali procedimenti sulle pretese impugnate e motivare adeguatamente ogni decisione in merito.

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