Circolare numero 194 del 6-11-2001
Premessa. Aziende agricole destinatarie e benefici contributivi. Durata dello sgravio. Istruzioni operative per le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra il 1 gennaio 2001 ed il 17 ottobre 2001. Istruzioni operative per le aziende che denunciano, per i lavoratori interessati ai programmi di riallineamento, già noti agli enti previdenziali periodi e retribuzioni mai denunciati. Aziende che hanno in corso un programma di riallineamento. Periodi pregressi. Istruzioni per le Sedi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle aziende agricole tenute ai modelli DMAG/D ed R le istruzioni per fruire degli sgravi contributivi previsti dall’art. 116 della legge n. 388/2000 per i contratti di riallineamento. Sono individuate le imprese destinatarie, le misure dello sgravio, la durata massima di fruizione, nonché le modalità di denuncia tramite specifici codici contratto e le regole per i periodi pregressi o per le integrazioni di retribuzioni già dovute. Vengono inoltre richiamate le condizioni per i programmi di riallineamento già in corso e si rinvia a successivo messaggio per gli adempimenti tecnici delle Sedi.
Istruzioni operative per aziende agricole sullo sgravio contributivo per il riallineamento del lavoro irregolare
Sgravio contributivo per il riallineamento del lavoro irregolare nelle aziende agricole
La circolare fornisce le istruzioni operative alle aziende agricole assuntrici di manodopera che devono presentare le dichiarazioni trimestrali DMAG/D ed R e intendono avvalersi dello sgravio contributivo previsto dall’art. 116 della legge n. 388/2000. Il documento chiarisce i destinatari, le percentuali di beneficio, la durata del programma e le modalità di denuncia per i diversi casi applicativi, inclusi i programmi già avviati e i periodi pregressi.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
Le disposizioni si applicano alle aziende agricole operanti nei territori indicati dall’art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato CE, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il beneficio è collegato al recepimento, entro un anno dalla decisione della Commissione europea sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, di contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell’art. 5 della legge n. 608/1996, come modificata dalla legge n. 196/1997.
Misura dello sgravio contributivo
Per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali, lo sgravio è riconosciuto sulle retribuzioni corrisposte nelle seguenti misure:
- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno;
- 60% per il terzo anno;
- 40% per il quarto anno;
- 20% per il quinto anno.
Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali ma coinvolti nel riallineamento per periodi o retribuzioni mai denunciati, il beneficio spetta nella misura della metà di quelle sopra indicate.
Programmi di riallineamento già in corso
La circolare precisa che la riapertura dei termini consente soltanto il recepimento aziendale di contratti già stipulati e non la conclusione di nuovi contratti provinciali. Rimane comunque possibile la variazione dei programmi di riallineamento retributivo in corso, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 59 del 6 marzo 2000.
Per le imprese che avevano già in corso un programma di riallineamento alla data di entrata in vigore della legge:
- per il periodo successivo continuano ad applicarsi le annualità e le entità di sgravio previste dall’art. 116;
- per il periodo antecedente lo sgravio è riconosciuto come conguaglio sulle contribuzioni già versate per i lavoratori interessati;
- il conguaglio è utilizzabile entro il termine del periodo di riallineamento e comunque entro il periodo di fruizione dello sgravio, secondo le modalità stabilite dagli enti previdenziali.
Durata del beneficio
Lo sgravio è concesso per tutta la durata del programma di riallineamento e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni. Ai fini del computo, il quinquennio va rapportato alla durata dell’accordo di riallineamento come definito nell’accordo provinciale. Il primo anno coincide con i primi dodici mesi decorrenti dalla data iniziale del programma.
Adempimenti per la prima adesione al riallineamento
Le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra il 1 gennaio 2001 e il 17 ottobre 2001 devono:
- presentare i modelli DMAG/D ed R;
- barrare la casella "AR";
- utilizzare i codici contratto istituiti dalla circolare per individuare l’anno del programma e la relativa percentuale di sgravio.
I codici sono i seguenti:
- 62: primo anno, sgravio 100%;
- 63: secondo anno, sgravio 80%;
- 64: terzo anno, sgravio 60%;
- 65: quarto anno, sgravio 40%;
- 66: quinto anno, sgravio 20%.
Denuncia di periodi e retribuzioni mai denunciati
Quando l’azienda deve denunciare, per lavoratori già interessati da un contratto di riallineamento e già noti agli enti previdenziali, periodi o retribuzioni mai denunciati, deve:
- presentare i modelli DMAG/D ed R;
- indicare l’origine "V";
- barrare la casella "AR".
Per questi casi sono previsti i seguenti codici contratto:
- 67: primo anno, sgravio 50%;
- 69: secondo anno, sgravio 40%;
- 70: terzo anno, sgravio 30%;
- 71: quarto anno, sgravio 20%;
- 72: quinto anno, sgravio 10%.
Aziende con programma in corso e integrazioni successive al 1 gennaio 2001
Le aziende che hanno già un programma di riallineamento in corso e vogliono fruire dello sgravio per i periodi successivi al 1 gennaio 2001 devono presentare i DMAG/D ed R con origine "P" (di parte) e usare i codici contratto indicati per i casi di periodi o retribuzioni mai denunciati.
La circolare fornisce un esempio operativo: se un’azienda aderisce a un accordo nel 1998 e nel 2001 intende integrare retribuzioni, dovrà presentare:
- per il 1998, modelli di variazione con origine "V" e contratto "67";
- per il 1999, modelli di variazione con origine "V" e il relativo contratto;
- per il 2000, analogamente;
- per il 2001, le retribuzioni, compreso l’importo emerso, con origine "P" e contratto "71".
Periodi anteriori al 1 gennaio 2001 e compensazioni
Per i periodi precedenti al 1 gennaio 2001, lo sgravio si applica mediante conguaglio sugli importi contributivi già versati, con fruizione entro il termine massimo del riallineamento e comunque entro il periodo di utilizzo del beneficio.
Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e la data di emanazione della circolare, i contribuenti devono presentare istanza alle Sedi, che provvederanno al ricalcolo del contributo e alla compensazione tramite modello F24.
Indicazioni finali
Gli aspetti tecnici, procedurali e contabili di competenza delle Sedi non sono sviluppati nel testo, che rinvia a un successivo messaggio per la loro definizione.
Punti principali
Destinatari e ambito territoriale
Le disposizioni riguardano le aziende agricole assuntrici di manodopera operanti nei territori di cui all’art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato CE, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Beneficio contributivo per i contratti di riallineamento
Alle aziende che recepiscono, entro un anno dalla decisione della Commissione europea sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 608/1996, come modificata dalla legge n. 196/1997, spetta uno sgravio contributivo per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali. Lo sgravio è pari al 100% nel primo anno, 80% nel secondo, 60% nel terzo, 40% nel quarto e 20% nel quinto. Per i lavoratori già denunciati ma coinvolti nel riallineamento per periodi o retribuzioni mai denunciati, il beneficio è riconosciuto nella metà di tali misure.
Programmi già in corso e conguagli
Le disposizioni si applicano anche alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già in corso un programma di riallineamento ai sensi dell’art. 5 del DL n. 510/1996. Per il periodo successivo continuano a valere le annualità e le percentuali di sgravio previste dall’art. 116; per il periodo antecedente, lo sgravio si applica come conguaglio sulle contribuzioni già versate per i lavoratori interessati, utilizzabile entro il termine del riallineamento e secondo le modalità degli enti previdenziali.
Durata della fruizione
La circolare chiarisce che la riapertura dei termini consente soltanto il recepimento in azienda di contratti già stipulati, non la stipula di nuovi contratti provinciali. Lo sgravio spetta per tutta la durata del programma di riallineamento e comunque per un massimo di cinque anni, da calcolare in base alla durata dell’accordo provinciale. Il primo anno coincide con i primi dodici mesi dalla data iniziale del programma.
Adempimenti per chi recepisce per la prima volta un contratto
Le aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra il 1 gennaio 2001 e il 17 ottobre 2001 devono presentare i modelli DMAG/D ed R barrando la casella "AR". Devono utilizzare i codici contratto 62, 63, 64, 65 e 66, corrispondenti rispettivamente al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di riallineamento con sgravio del 100%, 80%, 60%, 40% e 20%.
Denunce di periodi e retribuzioni mai denunciati
Per i lavoratori già noti agli enti previdenziali ma interessati da periodi o retribuzioni mai denunciati, le aziende devono presentare DMAG/D ed R con origine "V" e casella "AR" barrata. I codici contratto istituiti sono 67, 69, 70, 71 e 72, da usare in relazione al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del programma con sgravi pari rispettivamente al 50%, 40%, 30%, 20% e 10%.
Aziende con programmi di riallineamento in corso
Le imprese che hanno già un programma in corso e vogliono beneficiare dello sgravio per i periodi successivi al 1 gennaio 2001 devono presentare i DMAG/D ed R indicando l’origine "P" (di parte) e utilizzando i codici contratto previsti al punto precedente. La circolare riporta anche un esempio: per integrare retribuzioni di un accordo avviato nel 1998, le variazioni per gli anni precedenti devono essere denunciate con origine "V" e i relativi codici, mentre per il 2001 le retribuzioni, compreso l’importo emerso, sono dichiarate con origine "P".
Periodi pregressi e compensazioni F24
Per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001, lo sgravio opera come conguaglio sugli importi contributivi già versati, fruibile entro la durata massima del riallineamento. Per il periodo tra il 1 gennaio 2001 e la data di emanazione della circolare, i contribuenti devono presentare istanza alle Sedi, che provvederanno al ricalcolo del contributo e alla compensazione tramite modello F24.
Adempimenti delle Sedi
La circolare non dettaglia gli aspetti tecnici, procedurali e contabili demandati alle Sedi, ma rinvia a un successivo messaggio per la loro comunicazione.
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