Circolare numero 195 del 7-11-2001
Modalità di accesso e di finanziamento dei programmi formativi previsti dalla normativa di cui in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di accesso e di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale previsti dal Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo. Sono richiamati i presupposti di accesso, la documentazione da presentare, i criteri di priorità e di riparto delle risorse, gli adempimenti delle Sedi INPS, nonché le modalità di conguaglio e le istruzioni contabili.
Istruzioni per il finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del Fondo di solidarietà del credito cooperativo
Programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale nel Fondo di solidarietà del credito cooperativo
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’accesso e il finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale previsti dal Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo. Il documento si inserisce nell’ambito del D.M. 28 aprile 2000 n. 157 e tiene conto delle determinazioni del Comitato Amministratore del Fondo, in particolare della delibera n. 3 del 7 settembre 2001.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Il Fondo di solidarietà, oltre alle misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, è destinato anche a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori. In questo contesto rientra il finanziamento dei "programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale" previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del D.M. n. 157/2000. Per tali prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ripartito tra datore di lavoro e lavoratori secondo le quote già richiamate dalla circolare n. 194 del 22 novembre 2000.
Condizioni di accesso alla prestazione
L’accesso ai programmi formativi è subordinato al rispetto delle condizioni indicate dall’art. 7 del D.M. n. 157/2000. In particolare, l’azienda deve:
- espletare le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- concludere tali procedure con un accordo aziendale.
Le domande devono essere presentate dalla singola azienda al Comitato del Fondo tramite la Sede INPS presso la quale sono assolti gli obblighi contributivi. L’invio può avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede il timbro postale, oppure mediante consegna diretta alla Sede INPS competente.
Contenuto della domanda e documentazione richiesta
La domanda deve contenere i dati identificativi dell’azienda, ossia denominazione, codice fiscale e matricola INPS, nonché le informazioni sui lavoratori per i quali si chiede l’intervento. Per ciascun lavoratore devono essere indicati:
- dati anagrafici;
- data di assunzione;
- qualifica;
- retribuzione oraria lorda;
- numero di ore destinate alla formazione.
La domanda deve inoltre essere corredata da una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con cui l’azienda attesta:
- l’avvenuto versamento, dal 1° luglio 2000, del contributo ordinario dello 0,50%;
- l’ammontare complessivo degli importi già versati a tale titolo per i trimestri scaduti alla data della domanda, distinti per singolo trimestre.
Le domande, che non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. n. 157/2000, devono essere compilate sul fac-simile allegato alla circolare.
Esame delle domande e periodicità trimestrale
Il Comitato Amministratore esamina le richieste con periodicità trimestrale, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Ai fini dell’istruttoria, il trimestre di riferimento coincide con i seguenti intervalli:
- 1 gennaio - 31 marzo;
- 1 aprile - 30 giugno;
- 1 luglio - 30 settembre;
- 1 ottobre - 31 dicembre.
Le richieste presentate da aziende che hanno già usufruito di prestazioni formative sono considerate dopo quelle avanzate da aziende che non hanno ancora ottenuto tali interventi.
Misura del finanziamento e criteri di riparto
La misura dell’intervento è determinata, per ciascun trimestre di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili, e comunque non oltre l’ammontare dei contributi ordinari dello 0,50% complessivamente versati al Fondo dalle aziende del credito cooperativo nello stesso periodo e nei trimestri precedenti, al netto delle spese di gestione e di amministrazione.
Qualora nello stesso trimestre siano presentate sia richieste relative ai programmi formativi di cui al punto 1 sia richieste ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, la disponibilità netta viene ripartita come segue:
- 2/3 alle prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 2;
- 1/3 alle prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 1.
Se le richieste sono accolte solo parzialmente per mancanza di disponibilità e l’azienda conferma l’istanza, esse vengono riesaminate nel trimestre successivo. La quota di finanziamento non erogata resta a carico dell’azienda, come previsto dall’art. 9, punto 5, del D.M. n. 157/2000.
Per i singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi, l’intervento è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita per il numero di ore destinate alla formazione, in applicazione dell’art. 10, comma 1, del decreto.
Adempimenti delle Sedi INPS
Le Sedi INPS, al ricevimento delle domande, devono svolgere l’istruttoria verificando in particolare:
- la regolarità dell’iscrizione dell’azienda;
- la puntualità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%.
Le domande istruite sono trasmesse alla Direzione Generale - Progetto interventi in favore dell’occupazione, che provvede al successivo inoltro al Comitato competente. La circolare segnala anche la futura attivazione di una procedura web per l’acquisizione e la gestione delle domande di ammissione all’intervento formativo, per la quale saranno fornite successive istruzioni operative.
Le Sedi devono inoltre comunicare alle aziende l’esito della domanda e monitorare la congruità degli importi portati a conguaglio con riferimento alla prestazione in esame.
Modalità di finanziamento e conguaglio contributivo
Le aziende ammesse alle prestazioni ordinarie del Fondo, e in particolare ai programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, accedono al finanziamento tramite conguaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti.
Per effettuare il conguaglio, le aziende autorizzate devono indicare l’importo della prestazione spettante in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM10/2, precedendolo con la dicitura "formaz. art. 5, c.1, p.1 DM.157/2000" e con il codice "L105".
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri esposti nei modelli DM10/2 con le modalità sopra descritte, vengono istituiti i seguenti conti:
- FCR 30/10, per gli oneri contraddistinti dal codice "L105" di competenza degli anni precedenti;
- FCR 30/70, per gli oneri contraddistinti dal codice "L105" di competenza dell’anno in corso.
L’allegato n. 3 riporta i conti istituiti, mentre gli allegati n. 1 e n. 2 contengono rispettivamente la delibera del Comitato Amministratore e il fac-simile di domanda.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda l’attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del D.M. 28 aprile 2000 n. 157, relativo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Viene richiamato il contributo ordinario dello 0,50% sul retribuito imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,375 a carico del datore di lavoro e 0,125 a carico dei lavoratori, già illustrato con la circolare n. 194 del 22 novembre 2000, e la delibera n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore del Fondo.
Condizioni di accesso e presentazione delle domande
L’accesso è subordinato allo svolgimento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro e alla conclusione delle stesse con un accordo aziendale. Le domande vanno indirizzate al Comitato del Fondo tramite le Sedi INPS competenti e presentate dalla singola azienda con raccomandata A/R o direttamente alla Sede competente. Devono indicare dati aziendali, dati anagrafici dei lavoratori interessati, data di assunzione, qualifica, retribuzione oraria lorda e numero di ore di formazione, oltre a una dichiarazione di responsabilità sul versamento del contributo dello 0,50% dal 1° luglio 2000 e sull’ammontare dei versamenti già effettuati per trimestre. Le domande, relative a interventi non superiori a dodici mesi, devono essere redatte sul fac-simile allegato.
Criteri di esame, periodicità e priorità
Il Comitato Amministratore esamina le domande con periodicità trimestrale, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Il trimestre di riferimento coincide con i periodi 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre e 1 ottobre-31 dicembre. Le richieste di aziende che hanno già beneficiato di prestazioni formative sono esaminate dopo quelle presentate da aziende che non ne hanno ancora fruito.
Misura dell’intervento e riparto delle risorse
Per ciascun trimestre l’intervento non può superare i contributi ordinari dello 0,50% complessivamente versati al Fondo dalle aziende del credito cooperativo nello stesso periodo e nei trimestri precedenti, al netto delle spese di gestione e amministrazione. Se nello stesso trimestre sono presentate richieste sia per i programmi formativi di cui al punto 1 sia per quelli di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, la disponibilità netta è ripartita in 2/3 per il punto 2 e 1/3 per il punto 1. Le richieste accolte solo parzialmente, se confermate dall’azienda, sono riesaminate nel trimestre successivo; la parte non erogata per insufficienza di disponibilità resta a carico dell’azienda. La misura dell’intervento per ciascun lavoratore è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda per le ore destinate alla formazione.
Adempimenti delle Sedi INPS
Le Sedi devono istruire le domande verificando in particolare la regolarità dell’iscrizione aziendale e la puntualità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%. Le domande istruite sono trasmesse alla Direzione Generale - Progetto interventi in favore dell’occupazione, che le inoltra al Comitato competente. Le Sedi comunicano inoltre l’esito alle aziende e monitorano la congruità degli importi conguagliati. È prevista la realizzazione di una procedura web per l’acquisizione e la gestione delle domande, con successive istruzioni operative.
Modalità di finanziamento e istruzioni contabili
Le aziende ammesse possono ottenere il finanziamento mediante conguaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti. Nella compilazione del mod. DM10/2 devono indicare l’importo spettante in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "formaz. art. 5, c.1, p.1 DM.157/2000" e dal codice "L105". Ai fini contabili sono istituiti i conti FCR 30/10 per gli oneri di competenza di anni precedenti e FCR 30/70 per quelli di competenza dell’anno in corso.
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