Deliberazione n. 828 del 27/12/2024
Provvedimento del 27 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 23 dicembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro per finalità probatorie. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma la conferma dell’azione d’urgenza prevista dalla disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 23 dicembre 2024 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Origine del procedimento e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento presso le piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata come compatibile con la disciplina speciale prevista per il materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 610 e 611 del 23 dicembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 27 dicembre 2024, il Garante ratifica formalmente i provvedimenti urgenti nn. 610/2024 e 611/2024, adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e rilievo pratico
Il provvedimento ha natura confermativa e cautelare: non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma consolida l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservazione probatoria. Per i gestori delle piattaforme coinvolte, il rilievo operativo principale è l’adozione tempestiva di misure tecniche e organizzative per bloccare la circolazione dei contenuti segnalati e per gestire correttamente eventuali acquisizioni in chiaro nel rispetto delle finalità probatorie previste dalla disciplina speciale.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo di intervenire presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.
Provvedimenti urgenti adottati il 23 dicembre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 610 e 611/2024, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente.
Assenza di sanzioni
Il testo non dispone sanzioni pecuniarie o misure correttive ulteriori rispetto all’ingiunzione di impedire la diffusione e alla prescrizione di conservazione probatoria.
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